Corte di Cassazione (20193/2019) - Non è nulla la prestazione del coadiutore del curatore non iscritto all'albo professionale.

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Data di riferimento: 
25/07/2019

Cassazione civile, sez. II, 25 Luglio 2019, n. 20193. Pres. Orilia. Rel. Scarpa.

Prestazione di opera professionale di natura intellettuale del coadiutore del curatore fallimentare non iscritto nell’apposito albo prescritto dalla legge – Disciplina della nullità ex  artt. 1418 e 2231 c.c. – Inapplicabilità.

La nomina di un coadiutore, ai sensi dell'art. 32, comma 2, legge fall., resta assoggettata alle norme pubblicistiche che regolano l'affidamento di incarichi nella procedura fallimentare e l'attività prestata non è perciò riconducibile all'esecuzione di un contratto d'opera professionale, atteso che la curatela si avvale di esso per ricevere un contributo tecnico al perseguimento delle finalità istituzionali; ne consegue che al rapporto che si instaura tra le parti è inapplicabile la disciplina risultante dagli artt. 1418 e 2231 c.c., in forza della quale l'esecuzione di una prestazione d'opera professionale di natura intellettuale, effettuata da chi non sia iscritto nell'apposito albo previsto dalla legge, dà luogo a nullità assoluta del contratto tra professionista e cliente, privando il professionista non iscritto del diritto al pagamento del compenso. (massima ufficiale)

http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/22628

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: