Tribunale di Roma – Presupposti di esperibilità di un'azione revocatoria da parte del creditore nei confronti del fideiussore di un suo debitore che ponga in essere atti di disposizione che ne diminuiscano le già carenti garanzie patrimoniali.

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Data di riferimento: 
06/02/2020

Tribunale di Roma,  Sez. X civile, 06 febbraio 2020 - Giudice Paola Grimaldi.

Fideiussore di soggetto debitore - Acquisto a sua volta della qualità di debitore - Atti dispositivi da lui posti in essere anteriormente o posteriormente a tale momento - Assoggettabilità a azione revocatoria  - Scadenza della obbligazione principale - Irrilevanza - Necessità o meno della prova della cosiddetta "dolosa preordinazione."

Soggetto debitore - Atti di disposizione posti in essere - Creditore - Azione revocatoria ordinaria - Esperibilità - Garanzia patrimoniale del debitore già insufficiente - Aggravamento -  Presupposto necessario.

Sorgere del credito - Debitore - Atto di disposizione successivamente  posto in essere - Creditore - Esperimento di azione revocatoria ordinaria -  Evento dannoso - Diminuzione delle garanzie patrimoniali del debitore - Conoscenza da parte del terzo - Presupposto necessario - Prova - Possibilità che sia fornita anche mediante presunzioni.

Atto di disposizione  posto in essere dal debitore - Diminuzione delle sue garanzie patrimoniali - Creditore - Esperimento di azione revocatoria - Conoscenza del pregiudizio da parte del terzo contraente - Presupposto necessario - Prova -  Presunzioni valide a costituirla.

L'azione revocatoria ordinaria presuppone, per la sua legittima esperibilità, la sola esistenza di un debito e non anche la concreta esigibilità di esso potendo essere esperita in concorso con gli altri requisiti di legge anche per crediti condizionali, non scaduti e/o soltanto eventuali. Pertanto con riguardo alla posizione del fideiussore i cui atti dispositivi sono assoggettabili, al pari di quelli del debitore principale, al rimedio in questione, l'acquisto della qualità di debitore nei confronti del creditore risale al momento della nascita del credito e non anche a quello della scadenza dell'obbligazione del debitore principale, per cui è a tale momento che occorre fare riferimento al fine di stabilire se l'atto pregiudizievole sia anteriore o successivo al sorgere del credito, onde affermare, conseguentemente, la necessità o meno della prova della cosidetta "dolosa preordinazione". (Pierluigi Ferrini - Riproduzione riservata)

Nell'azione revocatoria ordinaria il pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore consiste nella insufficienza dei beni del debitore ad offrire la garanzia patrimoniale, essendo irrilevante una mera diminuzione di detta garanzia; è invece rilevante ogni aggravamento della già esistente insufficienza dei beni del debitore ad assicurare la garanzia patrimoniale. (Pierluigi Ferrini - Riproduzione riservata)

Ai fini dell'azione revocatoria ordinaria, la consapevolezza dell'evento dannoso da parte del terzo contraente, prevista quale condizione dell'azione dall'art. 2901 primo comma n. 2, prima ipotesi, cod.civ., vale a dire dell'azione volta a far dichiarare l'inefficacia di un atto a titolo oneroso posto in essere dal debitore  successivamente al sorgere del credito,  consiste nella generica conoscenza del pregiudizio che quell'atto di disposizione, diminuendo la garanzia patrimoniale del debitore, può arrecare alle ragioni dei creditori, e la relativa prova può essere fornita anche mediante presunzioni.(Pierluigi Ferrini - Riproduzione riservata)

Nel caso in cui il debitore disponga del suo patrimonio mediante vendita contestuale di una pluralità di beni, l'esistenza e la consapevolezza sua e dei terzi acquirenti del pregiudizio patrimoniale che tali atti recano alle ragioni del creditore, ai fini dell'esercizio da parte di quest'ultimo dell'azione pauliana, sono "in re ipsa"; lo stesso può dirsi in ipotesi di  sproporzione tra il prezzo di vendita dei beni ed il loro valore accertato e di esistenza di un vincolo di parentela tra il debitore e il terzo, potendosi anche in quei casi presumere la consapevolezza da parte dei contraenti del pregiudizio che la vendita avrebbe arrecato ai creditori.  (Pierluigi Ferrini - Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/23222.pdf

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