Tribunale di Verona - Sovraindebitamento: proseguibilità in corso di procedura liquidatoria ex L. 3/2012 dei giudizi ordinari pendenti volti al riconoscimento di un credito nei confronti del sovraindebitato.

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Data di riferimento: 
13/01/2020

Tribunale di Verona, 13 gennaio 2020 - Giudice Delegato Luigi Pagliuca.

Crisi da sopraindebitamento - Procedura di liquidazione del patrimonio - Creditrice - Istanza di insinuazione al passivo - Credito basato su decreto ingiuntivo - Giudizio di opposizione pendente - Proseguibilità - Carattere vincolante della decisione definitiva.

Stante che l'attuale disciplina  di cui alla legge 3/2012, in particolare quella relativa alla procedura di liquidazione del patrimonio, non contempla disposizioni analoghe a quelle previste in sede fallimentareall'art. 43 L.F. (interruzione del giudizio e subentro del curatore nella posizione processuale del fallito) e, soprattutto, all'art. 52, secondo comma, L.F. (accertamento di pretese creditorie verso il fallimento in via esclusiva mediante il procedimento di accertamento del passivo, con conseguente improcedibilità degli eventuali giudizi aventi ad oggetto l'accertamento di pretese creditorie verso il fallito) e che tali disposizioni devono ritenersi di carattere eccezionale e perciò insuscettibili di applicazione analogica, deve ritenersi, similmente a quanto avviene nell'ambito del concordato preventivo, che ogni eventuale pretesa verso il debitore in procedura debba essere accertata con le forme ordinarie dinanzi al giudice ordinario [nello specifico, il tribunale ha pertanto ritenuto che poteva legittimamente proseguire il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, come promosso dal soggetto indebitato, pendente al momento dell'ammissione dello stesso alla procedura di liquidazione del patrimonio ex artt. 14 ter e ss. L. 3/2012 e  che quanto statuito in  sede ordinaria con efficacia di giudicato avrebbe potuto avere, qualora l'opposizione fosse stata respinta e la pretesa della creditrice opposta avesse ottenuto conferma, carattere vincolante ai fini dell'ammissione della stessa al passivo  in sede liquidatoria] (Pierluigi Ferrini - Riproduzione riservata) 

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/23215.pdf

[Il Tribunale ha sottolineato come come il Nuovo Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza, di prossima entrata in vigore, con disposizione chiaramente innovativa rispetto all'attuale disciplina (vedi richiamo ex art. 270, c.5) prevede l'applicazione anche al procedimento di liquidazione controllata delle disposizioni del medesimo CCI (artt. 143 e 151, concernenti gli effetti della liquidazione giudiziale), che ricalcano l'attuale disciplina di cui agli artt. 43 e 52 L.F.]

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: