Tribunale di Benevento – Concordato preventivo: deve ritenersi consentito che il creditore che abbia già espresso il suo voto nel corso dell'adunanza, possa nei venti giorni successivi alla chiusura del verbale modificarlo.

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Data di riferimento: 
05/12/2018

Tribunale di  Benevento, 05 dicembre 2018 - Pres. Michele  Monteleone,  Est. Michele  Cuoco

Concordato preventivo - Adunanza - Creditore che abbia espresso il suo voto nel corso della stessa - Successiva modifica della scelta operata -  Comportamento consentito entro i venti giorni dalla chiusura del verbale - Ragioni.

Stante che nessuna delle disposizioni contenute negli artt. 177 e 178 L.F. depone in senso contrario, si deve ritenere ammesso  il possibile esercizio, entro il termine dei venti giorni successivi alla chiusura del processo verbale dell'adunanza dei creditori, dello ius poenitendi da parte di quei creditori che nel corso della stessa abbiano già espresso un voto favorevole o contrario alla proposta  di concordato preventivo; ciò, sia per coerenza con il favor normativo per la soluzione concordataria della crisi quale risultante alla luce della rilevanza riconosciuta alla manifestazione di volontà dei creditori a riguardo della sua realizzabilità e convenienza, sia perché sarebbe illogico escludere che il creditore possa cambiare il suo voto per il solo fatto che un tale comportamento potrebbe assumere in concreto aspetti patologici, consistenti  in una maggior apertura alla possibile consumazione anche in sede concordataria, in virtù del richiamo contenuto nell'art. 236 L.F., di condotte penalmente rilevanti, quali il mercato del voto come sanzionato dall'art. 233 L.F. (Pierluigi Ferrini - Riproduzione riservata)

http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/23163

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Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: