Tribunale di Vicenza – Revocatoria della vendita di un bene posta in essere dal soggetto poi fallito che ha utilizzato il ricavato per pagare un suo creditore privilegiato. Possibile condanna dell’acquirente al pagamento dell’equivalente monetario.

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Data di riferimento: 
11/02/2020

Tribunale Ordinario di Vicenza, Sezione Stralcio, 11 febbraio 2020 – Giud. Eloisa Pesenti.

Fallimento - Vendita di beni effettuata in periodo sospetto – Venditore poi fallito – Utilizzo del ricavato – Pagamento di un creditore privilegiato – Circostanza che non esclude la revocabilità della vendita – Possibile lesione della par condicio creditorum.

Fallimento - Vendita di beni effettuata in periodo sospetto – Venditore poi fallito – Azione revocatoria – Giudice - Condanna al pagamento dell'equivalente monetario - Reintegrazione della generica garanzia patrimoniale dei creditori.

Non esclude che possa revocarsi la vendita di beni effettuata in periodo sospetto dall’imprenditore successivamente fallito la circostanza che il prezzo pagato dal terzo acquirente sia stato dallo stesso imprenditore utilizzato per pagare a sua volta un suo creditore privilegiato; ciò  in quanto  non può per tale sola ragione ritenersi insussistente il necessario presupposto richiesto per l’esperimento dell’azione revocatoria fallimentare ex  art. 67, secondo comma, L.F. rappresentato dall’eventus damni , non potendosi ritenere a priori, fino al momento della ripartizione dell’attivo, che quella vendita  non sia lesiva della par condicio creditorum, in particolare che non possa risultare lesiva delle ragioni di altri creditori privilegiati che successivamente all’esercizio di quell’azione potrebbero insinuarsi al passivo. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Si deve ritenere che oggetto della domanda di revocatoria fallimentare non sia  il bene in sé, oggetto del negozio posto in essere dal soggetto poi fallito in periodo sospetto, ma la reintegrazione della generica garanzia patrimoniale dei creditori e, quindi, che la liquidazione di un bene venga in considerazione, rispetto all'interesse dei creditori,  soltanto per il suo valore; ne consegue, non solo che la condanna al pagamento dell' equivalente monetario ben può essere pronunciata dal giudice, anche d'ufficio, in ogni caso in cui risulti impossibile la restituzione del bene, ma anche che la relativa domanda può essere proposta per la prima volta nel giudizio d'appello, in quanto non nuova, ma ricompresa implicitamente nell'azione revocatoria stessa. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/23249.pdf

[con riferimento alla prima massima cfr. in questa rivista: Cassazione civile, Sez VI, 14 maggio 2018, n. ]11652 https://www.unijuris.it/node/4172; con riferimento alla seconda: 08 novembre 2017, n. 26425. https://www.unijuris.it/node/4165]

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: