Tribunale di Latina – Individuazione da parte del proponente il concordato preventivo di un potenziale acquirente dell'azienda o di altro bene: riconoscibilità o meno allo stesso di un diritto di prelazione o di un diritto di rilancio.

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Data di riferimento: 
28/01/2020

Tribunale Ordinario di Latina,  Sez. I civ., 28 gennaio 2020 - Pres. Caterina Chiaravalloti - Rel. Marco Pietricola, Giud. Tiziana Tenessa.

Concordato preventivo - Previsione del proponente - Vendita di azienda, rami d’azienda e beni specifici - Ammissibilità in qualunque fase della procedura  - Tribunale -  Indizione di una procedura competitiva - Natura coattiva delle vendite  - Effetti cd. purgativi e liberatori.

Concordato preventivo - Presentazione della domanda - Vendita di azienda, rami d’azienda e beni specifici - Individuazione da parte del proponente di un potenziale acquirente - Necessario svolgimento di una procedura competitiva -  Riconoscimento allo stesso offerente, quale provvisorio affittuario, di un diritto di prelazione convenzionale  - Vantaggio da escludersi - Motivo -  Potenziali terzi interessati all'acquisto - Possibile disincentivo a partecipare alla gara.

Concordato preventivo - Vendita di azienda, rami d’azienda e beni specifici - Individuazione da parte del proponente  di un potenziale acquirente - Necessario svolgimento di una procedura competitiva  -  Riconoscimento all'originario offerente di un "diritto di rilancio" - Ammissibilità.

A seguito della riforma dell’art. 182, quinto comma, L.F. e dell’introduzione dell’art. 163 bis L.F., le vendite di aziende, rami d’azienda e beni specifici sono ammissibili in qualunque fase della procedura di concordato preventivo e quindi anche prima della relativa omologazione  ed, essendo regolate con procedura competitiva ai fini di ottenere dal bene un prezzo quanto più coerente col valore di mercato, sono da considerarsi vendite forzate, con i relativi effetti cd. purgativi e liberatori della responsabilità dell’acquirente, per quanto concerne i debiti dell’azienda ceduta. (Pierluigi Ferrini - Riproduzione riservata)

Non risulta compatibile con le procedure competitive disposte a seguito dell'individuazione in sede di proposta del concordato da parte dell'imprenditore in stato di crisi di un potenziale acquirente della di lui azienda, o di uno o più rami d'azienda o di specifici beni, il riconoscimento allo stesso offerente, già provvisoriamente affittuario, di un diritto di prelazione convenzionale in quanto attribuirebbbe a tale soggetto una posizione di indubbio vantaggio, che potrebbe realisticamente disincentivare potenziali terzi interessati dal partecipare alla gara come volta alla massimizzazione del ricavato, essendo questi consci della possibilità di essere superati dal prelazionario che, senza partecipare alla gara, finirebbe per restare “a guardare aspettandone l’esito” , mentre è lecito ritenere che, se avesse preso parte alla competizione, non solo avrebbe probabilmente offerto un prezzo superiore e non si sarebbe limitato a pareggiare l’offerta dell’aggiudicatario ma avrebbe in ogni caso innescato una competizione tra i vari contendenti a parità d’armi, la sola che può assicurare di ottenere il maggior prezzo e quindi di assicurare la miglior soddisfazione dei creditori. (Pierluigi Ferrini - Riproduzione riservata)

Si deve ritenere compatibile con il regolamento delle vendite coattive da svolgersi a seguito dell'individuazione da parte del proponente il concordato di un potenziale acquirente dell'azienda o  di altro bene, il riconoscimento all'offerente originario di un "diritto di rilancio"; ciò in quanto tale facoltà sarebbe da questi esercitabile solo dopo lo svolgimento della procedura competitiva e consisterebbe in una gara a due con l'aggiudicatario tale da innescare un'ulteriore competizione che non potrebbe che giovare alla massimizzazione del ricavato, costringendo lo stesso originario offerente  a conformare la propria offerta alle condizione stabilite dal Tribunale in sede di indizione della gara. (Pierluigi Ferrini - riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/23248.pdf

[in tema di procedura competitiva da svolgersi ex art. 163 bis L.F. a seguito dell'individuazione, sin dal momento della presentazione della domanda da parte del proponente il concordato, di un potenziale acquirente dell'azienda o di altro bene, cui eventualmente riconoscersi,  anche quale provvisorio affittuario, un diritto di prelazione, cfr. in questa rivista, in senso in qualche modo difforme: Tribunale di Bolzano, Uff. Fall. 17 maggio 2016  https://www.unijuris.it/node/2905e 09 maggio 2018  https://www.unijuris.it/node/4189 ; nonchè con riferimeno alla possibilità della previsione del "diritto di rilancio": Tribunale di Alessandria, 11 luglio 2018 https://www.unijuris.it/node/4243].

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: