Tribunale di Macerata – Azione revocatoria ordinaria promossa sulla base di un decreto ingiuntivo da un creditore nei confronti del fideiussore di debitore fallito: irrilevanza della mancata ammissione del credito al passivo.

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Data di riferimento: 
31/12/2019

Tribunale di Macerata, 31 dicembre 2019 – Giudice monocratico Alessandra Canullo.

Contratto di locazione finanziaria – Risoluzione – Omesso pagamento di canoni scaduti -  Fallimento della società utilizzatrice – Credito della concedente– Insinuazione al passivo – Mancata ammissione – Irrilevanza – Azionabilità del credito nei confronti del fideiussore del fallito.

Deve considerarsi del tutto irrilevante al fine del riconoscimento del credito per canoni scaduti e non pagati al momento della risoluzione di un contratto di locazione finanziaria, vantato da una società di leasing nei confronti del fideiussore della società utilizzatrice inadempiente, poi fallita, il fatto che quello stesso credito non sia stato ammesso al passivo del fallimento della stessa utilizzatrice, posto che l’accertamento svolto dal giudice delegato prima e dal Tribunale eventualmente adito in sede di opposizione poi, quand’anche irrevocabile, è destinato a spiegare effetti nel solo ambito endofallimentare, non potendo, quindi, quanto stabilito nella procedura fallimentare riguardante la debitrice principale incidere  sul contenuto del decreto ingiuntivo, ormai intangibile in quanto non opposto,  già ottenuto dalla società di leasing non già nei confronti della società utilizzatrice, bensì del diverso soggetto costituito dal fideiussore [nello specifico, il tribunale avanti al quale la società di leasing aveva proposto un’azione revocatoria ex art. 2901 c.c., allo scopo di far dichiarare l’inefficacia di due atti di disposizione posti in essere dal fideiussore della società, poi fallita,  utilizzatrice inadempiente del bene locato, in quanto considerati tali da comprometterne la consistenza patrimoniale, ha ritenuto che il decreto ingiuntivo dalla stessa ottenuto risultasse atto a dimostrare, nonostante non fosse nel frattempo stato ammesso al passivo del fallimento del debitore principale, l’esistenza del credito vantato, quale fideiussore,  nei confronti del disponente,che costituiva uno dei presupposti necessari, in costanza di quelli rappresentati dall’eventus damni (modificazione quantitativa o qualitativa del di lui patrimonio),dalla scientia damni (consapevolezza del pregiudizio che la diminuzione della garanzia patrimoniale poteva arrecare al creditore) ed eventualmente dal consilium fraudis (intenzione di nuocere al soddisfacimento del credito), per l’esercizio di quell’azione]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/23297.pdf

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: