Tribunale di Busto Arsizio – Domanda di concordato con riserva e autorizzazione al pagamento di una rata di debito da parte del debitore che abbia aderito alla Definizione agevolata 20188 (c.d. rottamazione ter).

Versione stampabileVersione stampabile
Data di riferimento: 
26/02/2020

Tribunale di Busto Arsizio, Sez. II civ., 26 febbraio 2020 – Pres. Marco Lualdi, Rel. Sabrina Passafiume, Giud. Elisa Tosi.

Domanda di concordato con riserva – Debitore – Definizione agevolata 2018 – Precedente adesione - Debito nei confronti dell’Agenzia delle Entrate - Richiesta di pagamento di una rata in scadenza – Autorizzazione del tribunale – Finalità - Non aggravamento del passivo.

Il debitore che, dopo aver presentato la domanda di adesione alla Definizione agevolata 2018 (c.d. rottamazione ter) che gli consente di estinguere un suo debito nei confronti dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione versando le somme dovute senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora, presenti una domanda di concordato preventivo con riserva ex art 161, sesto comma, L.F. può, ai sensi del comma successivo, essere autorizzato dal tribunale, ancor prima della sua ammissione a quella procedura,  ad effettuare, allo scopo di evitare un aggravamento della sua posizione debitoria in danno dei creditori dovuto alla decadenza da quel beneficio, il pagamento di una rata in scadenza di quel debito. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/23315.pdf

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: