Tribunale di La Spezia – Sovraindebitamento e accordo di composizione della crisi: ipotesi di contestazione da parte di alcuni dei creditori, pur consenzienti, dell’ammontare dei debiti come indicati dal proponente.

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Data di riferimento: 
28/02/2019

Tribunale Ordinario di La Spezia, 28 febbraio 2019 – Giudice Giovanni Gaggioli.

Sovraindebitamento – Accordo con i creditori – Raggiungimento della percentuale necessaria per la sua validità - Debiti denunciati dal proponente – Non corrispondenza con quelli indicati da alcuni creditori – Contestazione - Criteri cui attenersi in sede di omologa – Mancanza di una disposizione ad hoc - Possibile ricorso per analogia alla normativa sul concordato preventivo.

Sovraindebitamento – Accordo con i creditori – Raggiungimento della percentuale necessaria - Debiti denunciati dal proponente – Non corrispondenza con quelli indicati da alcuni creditori – Contestazione -   Conseguenze che ne derivano in termini di omologabilità.

Le normative di cui al piano del consumatore e di cui alla liquidazione del patrimonio non sono applicabili per analogia all’accordo di composizione della crisi pur avendo le tre procedure previste dalla L.3/2012 la stessa finalità, in quanto le due procedure cui si è fatto inizialmente riferimento, seppure volte come la terza al superamento della crisi da sovraindebitamento del soggetto proponente, presentano rilevanti differenze strutturali (non prevedono in particolare alcun concorso della volontà della massa creditoria), ragion per cui non può farsi ricorso per analogia ad esse per risolvere il problema, non affrontato dalla normativa in tema di accordo, di come il giudice debba comportarsi per decidere dell’omologabilità di una proposta, che pure abbia raggiunto la percentuale di voti favorevoli di cui all’art. 11, secondo comma,  L. 3/2012, laddove l’ammontare di alcuni debiti come denunciati dal sovraindebitato nella proposta non corrisponda con quanto indicato dai relativi creditori.  Deve perciò farsi necessariamente riferimento alla procedura di concordato preventivo, stante che quella procedura presenta viceversa identità di ratio e di caratteri strutturali rispetto alla procedura di accordo di composizione della crisi  (accettazione della proposta da parte della maggioranza dei creditori, soddisfazione dilazionata e/o falcidiata dei crediti ed estinzione degli stessi in caso di completa esecuzione di quella procedura), anche se si differenzia rispetto a quella quanto alla tempistica e ai connotati dell’espressione del voto da parte dei creditori (rispettivamente regolamentati dagli artt. 174 e 178 L.F. e dall’art. 10, primo comma, della L. 3/2012) (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Anche la disciplina del concordato preventivo, in punto di contestazione dei crediti ammessi, cui può  per analogia farsi ricorso, risulta applicabile alla procedura di accordo di composizione della crisi solo entro certi limiti; ne consegue che: 1) il diverso diritto vantato  dai creditori come debitamente documentato, non essendo prevista come nel concordato una preventiva adunanza degli stessi, può  essere da quelli rivendicato solo al momento dell’espressione del voto (negativo o positivo); 2) pur prevedendo l’art. 12, primo comma, L. 3/2012  la possibilità per i creditori  di muovere, entro dieci giorni dalla ricezione  della relazione dell’OCC volta a informarli in merito all’esito favorevole della votazione sulla proposta, eventuali contestazioni, deve escludersi che quelle che si riferiscono all’importo dei crediti ammessi possano avere ad oggetto la decisione sul punto del giudice; ciò in quanto il giudice la assume solo in sede di omologazione dell’accordo, vale a dire solo dopo trascorso il termine per muovere quelle obiezioni, e non, come avviene in sede di concordato, seppur in modo sommario,  già subito dopo l’adunanza dei creditori; 3) il giudice, qualora l’accordo sia approvato dai creditori ammessi per importi diversi rispetto a quelli di cui alla proposta, assegna al soggetto in stato di sovra-indebitamento un termine di quindici giorni per il deposito di una modifica dell’accordo di composizione della crisi unitamente a nuova attestazione di fattibilità da parte del gestore della crisi; in tal caso, l’accordo come modificato è sottoposto direttamente all’omologazione del giudice ai fini del prosieguo della procedura; 4) la disciplina relativa agli effetti sulla formazione dell’accordo tra il sovra-indebitato e la massa creditoria dell’accertamento dei crediti da parte del giudice della procedura in misura maggiore o minore rispetto alla proposta, ma comunque idonea a determinare l’approvazione della proposta medesima, deve essere infatti improntata per analogia iuris dal principio generale dell’ordinamento giuridico costituito dalla buona fede contrattuale; 5) ai fini della decisione circa l’ammontare dei crediti da  ammettersi, a prescindere dalla circostanza che grava comunque sui creditori che contestano il valore indicato dal debitore l’onere di fornire la prova  del maggior importo del loro credito, si devono riconoscere anche al giudice dell’accordo, per analogia legis con le norme concernenti i poteri riconosciuti al giudice del concordato in presenza di opposizioni all’omologazione, poteri istruttori d’ufficio ai fini della cognizione e valutazione degli importi contestati, esame che ha comunque anche in questo caso natura sommaria in quanto il giudicato che ne consegue non si estende all’accertamento definitivo dell’importo dei crediti; 6) in ragione della mancata formazione, a seguito della decisione cui il giudice perviene in sede di omologazione dell’accordo, di un giudicato sull’ammontare dei crediti, è ammissibile (al pari di quanto avviene in sede di concordato preventivo) per le parti esperire, in qualunque momento della procedura di composizione della crisi, autonome  azioni a cognizione piena (di condanna o di accertamento), oppure proseguire dette azioni qualora già avviate prima dell’esperimento della procedura di accordo con i creditori di cui alla L. 3/2012, che, se esperite successivamente all’omologazione dell’accordo, devono però prevedere come necessario il litisconsorzio nei confronti del soggetto gestore della crisi, in qualità di amministratore dei beni del debitore sovraindebitato, nel mentre, qualora iniziate anteriormente, comportano solo la possibilità di intervento da parte di quel soggetto, con prosecuzione del processo fra le parti originarie; 7) il sopraggiungere della decisione a cognizione piena esterna alla procedura che riconosca il credito in misura maggiore di quella ammessa nell’accordo omologato comporta l’impossibilità temporanea della causa dell’accordo, accertabile dal giudice della procedura con provvedimento dichiarativo, e determina la sospensione ex nunc degli effetti dell’accordo con conservazione di quelli già consolidatisi, ovvero la falcidia dei crediti e la sospensione del decorso degli interessi dalla data della domanda introduttiva della procedura; 8) la sospensione degli effetti dell’accordo consente a tutti i creditori estranei di procedere esecutivamente nei confronti del debitore sui  beni da questi conferiti nell’attivo, ed ai creditori che hanno concluso l’accordo di procedere esecutivamente nei confronti del debitore sui beni nei limiti dell’importo risultante dalla falcidia operata in sede di omologazione; quelli stessi, nelle more della sospensione, possono comunque depositare nelle procedure esecutive atto di intervento per l’intero importo del credito ivi compresa la parte oggetto di falcidia equiparandosi la loro posizione ai creditori intervenuti privi di titolo esecutivo; 9) il soggetto in stato di sovra-indebitamento ha il diritto, se possibile, di modificare unilateralmente il contratto per quanto riguarda il suo contenuto, sottoponendo la modifica all’omologazione del giudice o, in caso contrario, di concludere un nuovo accordo in sostituzione del precedente. (Pierluigi Ferrini- Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/23328.pdf

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: