Corte di Cassazione (1203/2020) – Possibile configurabilità del concorso tra il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione e i delitti di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte e di autoriciclaggio.
Corte di Cassazione, Sez. V pen., 14 gennaio 2020, n. 1203 – Pres. Maria Vessichelli, Rel. Rosa Pezzullo.
Bancarotta fraudolenta per distrazione - Delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte – Diversità della materia contemplata – Concorso tra reati – Configurabilità possibile.
Bancarotta fraudolenta – Distrazione di beni della società poi fallita – Soggetto che ha concorso nel reato - Utilizzo di quelli stessi beni in altra attività imprenditoriale - Reato di autoriciclaggio – Possibile configurazione – Presupposti necessari.
Risulta essere pienamente configurabile il concorso tra il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte ex art.11 del D. Lvo 10 marzo 2000, n.74, Legge sui reati tributari, e quello di bancarotta fraudolenta per distrazione e ciò alla luce della diversità del soggetto-autore degli illeciti (nel primo caso, tutti i contribuenti, nel secondo, soltanto gli imprenditori falliti) e del differente elemento psicologico tra i reati (rispettivamente, dolo specifico e dolo generico) ed, altresì, atteso che le relative norme incriminatrici non regolano la "stessa materia" ex art. 15 c.p., data sia la diversità del bene giuridico tutelato (interesse fiscale al buon esito della riscossione coattiva, da un lato, ed interesse della massa dei creditori al soddisfacimento dei propri diritti, dall'altro), sia la diversità della natura delle fattispecie astratte di quei reati (di pericolo quella fiscale, di danno quella fallimentare). (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
Per potersi configurare, accanto alla bancarotta per distrazione dei beni dell'impresa, poi fallita, o del loro ricavato a finalità estranee all'impresa medesima, anche il delitto di autoriciclaggio non basta il mero impiego di quegli stessi beni in attività imprenditoriali, ma occorre che ricorrano pure gli ulteriori elementi specificamente descritti dall'art. 648 ter.1 c.p., commi 1 e 4, vale a dire che quell’ulteriore comportamento sia quantomeno volto ad ostacolare “concretamente” l’identificazione della provenienza delittuosa di quei beni (non essendo però necessario che sia riconducibile allo schema degli artifici e dei raggiri) e che gli stessi beni non vengano destinati dall’agente alla mera utilizzazione e godimento personale [nello specifico risultava essere accusato della commissione di entrambi i reati un soggetto che aveva concorso quale estraneus nella bancarotta fraudolenta e aveva poi investito i beni così distratti in una società da lui appositamente creata, svolgente la stessa attività di quella poi fallita cui quei beni appartenevano]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
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