Corte di Cassazione (23520/2019) – Concordato preventivo con cessione dei beni e limiti della legittimazione processuale del liquidatore.

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Data di riferimento: 
20/09/2019

Corte di Cassazione, Sez. IV, lavoro, 20 settembre 2019, n. 23520 – Pres. Vittorio Nobile, Rel, Daniela   Blasutto.

Concordato preventivo con cessione dei beni -  Giudizi di accertamento delle ragioni di credito – Legittimazione processuale dell’imprenditore sottoposto alla procedura  - Commissario liquidatore - Mera possibilità di spiegare intervento.

Concordato preventivo con cessione dei beni - Controversie relative a questioni liquidatorie e distributive – Commissario liquidatore - Legittimazione processuale.

In tema di concordato preventivo con cessione dei beni ai creditori, il commissario liquidatore non ha la legittimazione ad agire o resistere, in relazione ai giudizi di accertamento delle ragioni di credito e pagamento dei relativi debiti, ancorché influenti sul riparto che segue le operazioni di liquidazione, potendo, al più, spiegare intervento, in quanto la legittimazione processuale spetta all'imprenditore sottoposto al concordato preventivo, che, invero, prosegue l'esercizio dell'impresa durante lo svolgimento della procedura ed è, quindi, soggetto passivo anche in relazione agli obblighi maturati dopo l'ammissione alla procedura concordataria e dopo l'omologazione della relativa proposta. (Massima ufficiale)

In caso di concordato preventivo con cessione dei beni ai creditori, il liquidatore ha legittimazione processuale nelle sole controversie relative a questioni liquidatorie e distributive. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://concordati.ilcaso.it/sentenze/ultime/22620/concordati

[cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. V tributaria, 28 luglio 2017 n. 18823 https://www.unijuris.it/node/3756]

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: