Tribunale di Vicenza – Azione revocatoria ordinaria c.d.“a cascata” promossa dal curatore e prova della conoscenza da parte del soggetto terzo, beneficiario finale, della revocabilità dell’ipoteca posta in essere a danno della società poi fallita.

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Data di riferimento: 
29/11/2019

Tribunale di Vicenza, 29 novembre 2019 – Giudice monocratico Massimiliano De Giovanni.

Fallimento – Azione revocatoria ordinaria “ a cascata” – Soggetto terzo beneficiari finale – Inefficacia dell’ipoteca volta da ultimo a suo favore  - Prova della sua malafede - Presupposto necessario.

L’azione revocatoria ordinaria “a cascata” promossa ex art. 2901 c.c. dal curatore nei confronti dell’avente causa dal soggetto, il cui atto di acquisto, come concluso col fallito, sia stato precedentemente revocato su iniziativa dello stesso curatore ai sensi dell’art. 67, primo comma, L.F., presuppone che risulti acquisita la prova della mala fede del terzo, intesa come piena concreta conoscenza da parte sua della revocabilità  del primo atto di cui il suo dante causa si è avvantaggiato [nello specifico, il tribunale ha revocato e dichiarato inefficace, ai sensi del quarto comma dell’art. 2901 c.c., in tal modo liberando da pesi e vincoli alcuni dei beni acquisiti all’attivo fallimentare, l’iscrizione ipotecaria che il soggetto, che in epoca sospetta aveva acquisito dalla società poi fallita un complesso immobiliare per un prezzo notevolmente inferiore al suo reale valore  (acquisto per tale motivo successivamente revocato ai sensi dell’art. 67, primo comma, n. 1, L.F.), aveva poi acconsentito si iscrivesse a favore di un istituto di credito; ciò in quanto era risultato documentalmente provato che detto istituto: 1) sapeva che la fallita era inadempiente da un anno al pagamento delle rate del mutuo contratto per l’acquisto degli immobili poi ceduti; 2) che lo stesso istituto, per il tramite di due suoi funzionari aveva mantenuto contratti stretti, quasi quotidiani, con coloro che erano risultati essere gli artefici dell’intera operazione, nonché destinatari, per tali fatti, di sentenze penali di condanna, in primo e secondo grado, per bancarotta fraudolenta aggravata; 3) che i medesimi  funzionari lungi dal tenere un ruolo di “spettatori”, tenuti informati dell’evolversi dell’architettura dell’operazione ideata da altri, si erano ingeriti nell’ideazione di essa, proponendo schemi e meccanismi, ricevendo e discutendo proposte e scenari; 4) che quelli stessi erano perfettamente consapevoli non solo della situazione di dissesto (tale da giustificare, di già, una pronunzia di fallimento) della società che aveva ceduto quel complesso di beni, ma anche dell’assoggettabilità futura di quella operazione a revocatoria fallimentare]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/23368.pdf

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
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Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: