Corte di Cassazione (9398/2020) – Presupposto perché, a fronte di un’operazione di unione per fusione di società, l’amministratore di una delle società coinvolte, poi fallita, possa essere imputato di bancarotta fraudolenta per distrazione.

Versione stampabileVersione stampabile
Data di riferimento: 
10/03/2020

Corte di Cassazione, Sez. V pen., 10 marzo 2020, n. 9398 – Pres. Rossella Catena, Rel. Alessandrina Tudino.

Operazione di unione per fusione di società – Successivo fallimento di una delle società coinvolte – Amministratore di quella società – Imputazione di bancarotta fraudolenta per distrazione – Prova necessaria – Dimostrazione della pericolosità dell’operazione effettuata – Valutazione da compiersi ex ante.

 Amministratore di società – Fusione per unione con altre società – Operazione da lui realizzata – Successivo fallimento della società incorporata - Imputazione di bancarotta fraudolenta per distrazione – Nesso di causalità tra negozio traslativo e dissesto – Presupposto necessario Esclusione - Depauperamento della società amministrata – Presupposto sufficiente.

In tema di reati fallimentari, anche l'operazione di unione per fusione di società in cui il fallimento riguarda solo una delle società trasformate, può costituire condotta distrattiva, in quanto i rapporti giuridici facenti capo a ciascuna società non si estinguono, ma si trasferiscono alla società derivante dalla fusione, quando sia dimostrata, alla stregua di una valutazione ex ante ed in concreto, la pericolosità della stessa operazione di fusione per la società poi fallita  (Principio di diritto) [nello specifico, la Corte ha annullato con rinvio per un nuovo esame l’ordinanza mediante la quale il Tribunale aveva rigettato l’istanza di riesame proposta dall’amministratore di una società fallita, coinvolta in un’operazione di fusione, avverso l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari che aveva applicato nei di lui confronti la misura cautelare coercitiva degli arresti domiciliari; ciò in quanto era mancata la necessaria verifica in concreto, a fronte dell'astratta rilevanza dell'operazione straordinaria societaria di fusione per unione in termini distrattivi,  della pericolosità ex ante della stessa per i creditori della fallita; pericolosità da ritenersi esclusa laddove la fusione e la creazione di un nuovo ente giuridico non abbia comportato, di per sé, un aggravamento delle passività, né una diminuzione patrimoniale, tale da pregiudicare o compromettere, nell'ambito della vicenda evolutivo-modificativa intervenuta, i creditori di quella società determinando o aggravando un rischio, poi  attualizzato dalla dichiarazione di fallimento]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Affinché l’amministratore di una società poi fallita possa essere imputato del reato di bancarotta fraudolenta per distrazione, non occorre accertare il nesso di causalità tra il negozio traslativo o le operazioni societarie da lui poste in essere durante l'esercizio di una delle imprese coinvolte [nello specifico la fusione per unione] e il dissesto o il fallimento della stessa, essendo sufficiente che l'agente abbia cagionato il depauperamento della società amministrata destinandone le risorse ad impieghi estranei alla sua attività. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/Cass.%20Pen.%20n.%209398.pdf

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: