Tribunale di Roma – Concordato preventivo: ammissibilità della rinuncia alla prelazione, nei venti giorni successivi all’adunanza, da parte dei creditori privilegiati, con conseguente loro possibile ammissione al voto.

Versione stampabileVersione stampabile
Data di riferimento: 
17/02/2020

Tribunale di Roma, Sez. Fallimentare, 17 febbraio 2020 – Pres. Antonio La Malfa, Rel. Lucia Odello, Giud. Fabio De Palo.

Concordato preventivo – Adunanza – Creditori privilegiati – Esclusione dal voto – Rinuncia tardiva   alla prelazione – Conseguente loro ammissione al voto – Ammissibilità - Diritto da esercitarsi entro i venti giorni dalla chiusura del verbale.

Deve ritenersi ammissibile che i creditori prelatizi che, con riferimento ad una proposta di concordato che ne prevedeva l’integrale soddisfazione, siano, in sede di adunanza ex art. 177 L.F., stati esclusi dal voto, possano, entro i venti giorni dalla chiusura del verbale dell’adunanza di cui all’art. 178, ultimo comma, L.F., rinunciare, cosa che in precedenza non avevano fatto, al rango privilegiato in modo tale da poter esprimere il loro voto favorevole nei confronti della proposta; ciò in quanto nessuna norma prevede che la rinuncia alla prelazione  debba necessariamente essere esercitata nel corso dell’adunanza, come anche che la possibilità dell’adesione tardiva sia consentita ai soli creditori originariamente chirografari. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/23337.pdf

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: