Tribunale di Rimini –Presupposti perché una proposta di concordato possa prevedere la falcidia o la dilazione di debiti erariali e previdenziali. Attendibilità di un piano di concordato in continuità: durata massima.

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Data di riferimento: 
06/02/2020

Tribunale di Rimini, Sez. Civile, 06 febbraio 2020 – Pres. Est. Francesca Miconi, Giudici Silvia Rossi e Lorenzo Lico.

Concordato preventivo – Debiti fiscali e previdenziali - Previsione - Pagamento parziale o dilazionato – Transazione fiscale – Deposito presso i rispettivi Enti – Contestualità rispetto al deposito della proposta – Presupposto necessario.

Concordato preventivo – Debiti fiscali e previdenziali – Previsione - Dilazione del pagamento _ Differimento superiore a quello previsto per i chirografari – Inammissibilità – Violazione delle regole della concorsualità e dell’ordine dei privilegi.

Concordato in continuità aziendale – Durata per un arco temporale superiore ai tre anni – Attestatore – Convenienza rispetto all’alternativa liquidazione - Giustificazione non attendibile – Conseguente inadeguatezza del giudizio di fattibilità del piano – Tribunale – Valutazione - Durata eccessiva – Ragioni - Sussistenza di profili di inammissibilità del piano.

Laddove una proposta di concordato preveda la falcidia dei debiti fiscali e previdenziali, come anche solo il mero differimento del loro pagamento, risulta necessario che la proposta di transazione sia, ai sensi dell’art. 182 ter, secondo comma, L.F., depositata presso i rispettivi Enti contestualmente al deposito della proposta di concordato in modo tale che l’Amministrazione fiscale e previdenziale possa esprimere il suo voto nel corso dell’adunanza dei creditori. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Presenta profili di contrarietà all’art. 182 ter L.F. la proposta di concordato che preveda una dilazione nel pagamento dei crediti fiscali e previdenziali privilegiati superiore a quella prevista per la soddisfazione dei creditori chirografari  in quanto una previsione di quel tipo viola le regole generali della concorsualità e dell’ordine dei privilegi in base al quale non è consentito il pagamento dei creditori chirografari prima che sia compiuto il pagamento dei privilegiati (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Deve considerarsi troppo lunga, a meno che l’attestatore non ne giustifichi comunque adeguatamente la convenienza rispetto all’alternativa liquidatoria, la previsione di un piano di  concordato in continuità aziendale la cui durata ecceda i tre anni, dato che un piano industriale può essere in via ordinaria adeguatamente stimato qualora abbia quella durata massima e che oltre quel limite ogni valutazione prognostica risulta fondata su mere ipotesi, ed altresì in considerazione del fatto che sono tre gli anni previsti per la liquidazione dei beni in sede di procedura fallimentare. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/23344.pdf

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Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: