Trib. di Cremona - Concordato preventivo - Poteri di controllo del Tribunale e contenuto della relazione del professionista.

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Data di riferimento: 
04/12/2009

Tribunale di Cremona - Decreto del 26.11.2009 pubblicato il 4.12.2009
dott. Carlo Maria Grillo - Presidente
dott. Tito Preioni - Giudice
dott. Massimo Vacchiano - Giudice relatore.
Provvedimento segnalato dagli avv.ti Alessandra Pascolo e Francesco Gabassi

Il controllo che il Tribunale è chiamato ad operare nella fase di accesso al procedimento di concordato preventivo concerne, a mente dell'art. 162, secondo comma l.f., non soltanto la sussistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi previsti dall'art. 160 l.f., concernenti la qualità di imprenditore commerciale assoggettabile alle procedure concorsuali, il suo stato di crisi e la proposizione di un piano che corrisponda ai requisiti ivi previsti, ma anche la verifica, a mente dell'art. 161 l.f., della documentazione allegata alla domanda, nonchè della relazione predisposta dal professionista ed avente ad oggetto la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano medesimo. L'autorità giudiziaria, esclusa la sindacabilità della convenienza della domanda concordataria, conserva pertanto un potere di vaglio della proposta in ordine alla legalità sostanziale di essa. A tal fine, compito dell'adito tribunale deve essere quello di controllare, oltre che la completezza e regolarità dell'allegata documentazione, anche la ragionevolezza ed affidabilità della relazione del professionista, verificando se la stessa contenga una motivazione davvero esauriente e tale da consentire di individuare l'iter logico posto a sostegno dell'attestazione.(FG) (Riproduzione riservata).

 

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]