Tribunale di Modena – Concordato con continuità aziendale: dilazione massima consentita per il pagamento dei creditori privilegiati.

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Data di riferimento: 
08/04/2020

Tribunale Ordinario di Modena, Sez. III – Sottosez. Fallimentare, 08 aprile 2020 – Pres. Rel. Pasquale Liccardo, Giud. Roberta Vaccaro e Carlo Bianconi.

Concordato con continuità aziendale - Creditori con diritto di prelazione sui beni necessari alla continuazione – Pagamento integrale o parziale – Necessità che abbia luogo non oltre l’anno dall’omologazione – Inammissibilità di un differimento maggiore - Creditori con diritto di prelazione sui beni non funzionali alla continuazione - Pagamento al momento della liquidazione – Ordine dettato dal rispetto delle cause di prelazione.

Concordato preventivo con transazione – Crediti dello Stato – Dilazione dei pagamenti - Termini di soddisfazione – Possibile non predeterminazione legale.

In caso di concordato con continuità aziendale, la fissazione del termine annuale ex art. 186 bis, secondo comma, lettera c) L.F. (e prossimamente, biennale ex art 86 C.C.I.) recepisce la necessità di assicurare  termini certi di pagamento anche a favore dei creditori con diritto di prelazione sui beni necessari alla continuazione dell'attività di impresa, di cui non sia, per tale ragione, prevista dal piano la liquidazione, in quanto, laddove non ne sia assicurato l’integrale pagamento sin dal momento dell’intervenuta omologazione, l’eventuale moratoria, come giustificata ai sensi della lettera b) di quello stesso comma in ragione dell'andamento dell'esercizio imprenditoriale quanto a flussi di cassa o al ricavato del trasferimento o conferimento nella continuità indiretta, deve avvenire comunque nel termine massimo di un anno dall'omologazione; ciò vale anche nell’eventualità che la soddisfazione di quei creditori, per il valore del bene gravato da garanzia reale, possa essere solo parziale, perché anche in tal caso, al pari di quanto previsto per i creditori prelatizi capienti, la proroga può essere proposta solo nei limiti temporali dell'anno per la parte coperta da prelazione, con trasferimento al chirografo della parte incapiente. In via conclusiva, deve pertanto ritenersi che la responsabilità patrimoniale possa attuarsi senza la vendita dei beni necessari alla continuità, purché la stessa assicuri ai creditori prelatizi sui medesimi beni quanto deriverebbe dalla loro liquidazione in un anno dall'omologazione; viceversa, i creditori assistiti da privilegio speciale, pegno ed ipoteca su beni destinati alla liquidazione in quanto non funzionali alla continuazione dell'attività imprenditoriale, devono essere pagati secondo l'ordine delle cause di prelazione al momento della liquidazione dei beni gravati, secondo i tempi tecnici propri della liquidazione concorsuale. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 E’ razionale che lo Stato possa prevedere per le proprie pretese, come nell’ipotesi contemplata dall’art. 182 ter, primo comma, L.F. con riferimento all’ipotesi di concordato preventivo con transazione fiscale, una dilazione senza predeterminazione legale del termine per i pagamenti dei crediti privilegiati allo stesso spettanti;  laddove risulta  viceversa irrazionale, in quanto contraria ai principi di ordine pubblico economico, che tale dilazione venga ex imperio imposta ai crediti prelatizi "ordinari" se non nei limiti di ragionevole compatibilizzazione indicati nell’art. 186 bis L. F. in vigore e in quella espressamente prevista, dall’art. 86 C.C.I. dal codice della crisi d'impresa, per le future insolvenze. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/23555.pdf

[con riferimento alla prima massima, cfr. in senso difforme, ossia nel senso che il piano e la proposta possano anche prevedere una dilazione nel pagamento superiore all’anno, previo riconoscimento del diritto di voto in favore dei creditori privilegiati capienti incisi dalla dilazione: Cassazione civile, Sez. I, 09 maggio 2014 n. 10112  https://www.unijuris.it/node/2317; Tribunale di Ravenna 19 agosto 2014  https://www.unijuris.it/node/2427; Tribunale di Terni, 7 novembre 2013  https://www.unijuris.it/node/2107 e 02 aprile 2013 https://www.unijuris.it/node/1883;  Tribunale di Sulmona, 02 novembre 2010  https://www.unijuris.it/node/871; Tribunale di Mantova, 16 settembre 2010  https://www.unijuris.it/node/787e e Tribunale di Pescara 16 ottobre 2008  https://www.unijuris.it/node/289ed in senso in qualche modo conforme: Corte di Cassazione, Sez. VI civ., 04 febbraio 2020, n. 2422 https://www.unijuris.it/node/5033].

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: