Tribunale di Biella - Concordato preventivo, tutela del credito ed ammissibilità di provvedimento d'urgenza.

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Data di riferimento: 
09/10/2009

Tribunale di Biella, 9 ottobre 2009 - Est. Eleonora Reggiani.

Concordato preventivo - Divieto di azioni esecutive - Sequestro conservativo - Inammissibilità - Provvedimento d'urgenza - Ammissibilità.

Concordato preventivo - Adozione di provvedimenti cautelari a tutela del patrimonio o dell'impresa ex art. 15 legge fallimentare - Applicazione analogica - Esclusione.

Il divieto posto dall'art. 168 legge fallimentare di iniziare o proseguire azioni esecutive per il periodo che intercorre dalla data di presentazione del ricorso fino all'omologazione, non riguarda solo le azioni esecutive propriamente dette (artt. 474 e seguenti codice procedura civile) ma anche qualsiasi iniziativa del creditore volta a realizzare unilateralmente e al di fuori di una procedura concorsuale il contenuto dell'obbligazione, ivi compreso quindi il sequestro conservativo (civile o penale) che anticipa gli effetti del pignoramento. Sono invece ritenersi ammissibili il sequestro preventivo penale (art. 321 codice penale), quello giudiziario (art. 670 codice procedura civile) e i provvedimenti di urgenza (art. 700 codice procedura civile), da valutarsi, questi ultimi, alla luce della domanda di merito che il ricorrente intende proporre. (fb) (riproduzione riservata)

Il disposto dell'art. 15, comma 8, legge fallimentare, il quale consente al tribunale investito della richiesta di fallimento l'adozione di provvedimenti d'urgenza a tutela del patrimonio o dell'impresa, non applicabile in via analogica al procedimento per concordato preventivo. (fb) (riproduzione riservata)

(Provvedimento, titolo e massime tratti, previa autorizzazione, dalla rivista on-line www.ilcaso.it )

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]