Tribunale di Udine – COVID-19, concordato con riserva, concessione del termine e differimento dell’adunanza dei creditori.

Versione stampabileVersione stampabile
Data di riferimento: 
28/05/2020

Tribunale di Udine, 28 maggio 2020 – dott. Andrea Zuliani 

Concordato preventivo – Riserva – COVID-19 – Concessione termine – Differimento adunanza. 

La facoltà concessa, ai sensi dell’art. 9, co. 2 del d.l. 8.4.2020 n. 23, all’imprenditore in concordato di chiedere (sino alla data dell’udienza fissata per l’omologa) la concessione di un termine non superiore a novanta giorni per il deposito di un nuovo piano e di una nuova proposta di concordato implica a fortiori che tale termine possa essere concesso per la modifica della proposta e del piano originari. Ove tale richiesta, peraltro, intervenga prima che sia tenuta l’adunanza dei creditori, quest’ultima dev’essere differita, di modo tale che i creditori possano esprimersi su una proposta e un piano definitivi e non già su una proposta e un piano che il debitore abbia già dichiarato di voler modificare. (Giulia Gabassi – Riproduzione riservata)

 

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
AllegatoDimensione
PDF icon Tribunale di Udine 28 maggio 2020.pdf948.73 KB
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: