Tribunale di Udine – Liquidazione ex L. 3/2012 del sovraindebitato e abbandono dei beni ex art. 104ter, 8° co. l.f.

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Data di riferimento: 
01/06/2020

Tribunale di Udine, 1° giugno 2020 – dott. Andrea Zuliani

Sovraindebitamento – Liquidazione – Programma di liquidazione – Potere del Giudice delegato. 

Sovraindebitamento – Liquidazione – Programma di liquidazione – Abbandono di beni – 104ter, 8° co. l.f. - Analogia. 

Sovraindebitamento – Liquidazione – Programma di liquidazione – Abbandono di beni – 104ter, 8° co. l.f. – Beneficio di un unico creditore. 

Sovraindebitamento – Liquidazione – Programma di liquidazione – Abbandono di beni – 104ter, 8° co. l.f. - Analogia – Effetti.

Sebbene la legge n. 3/2012 disciplinando la procedura di liquidazione del patrimonio non preveda in modo esplicito l’approvazione del programma di liquidazione da parte del giudice delegato (diversamente da quanto disposto, in prospettiva futura, dall’art. 272, comma 2, del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza), non può tuttavia essere negato il potere/dovere del giudice di controllare la conformità alla legge del programma di liquidazione. In primo luogo, infatti, l’esistenza stessa di un giudice che, con suo decreto, apre la procedura (art. 14-quinquies, legge n° 3 del 2012) ed è preposto a seguirne l’andamento fino al decreto di chiusura (art. 14-novies, comma 5, legge n° 3 del 2012) è incompatibile con l’ipotesi che a quel giudice non sia affidato il compito di vigilare sulla legittimità di tutti gli atti compiuti, adottando, se del caso, i provvedimenti necessari. In secondo luogo, depone in tal senso l’art. art. 14-novies, comma 2, legge n° 3 del 2012 che attribuisce al giudice, “quando ricorrono gravi e giustificati motivi”, il potere di “sospendere con decreto motivato gli atti di esecuzione del programma di liquidazione”: non potendosi dubitare del fatto che l’illegittimità dell’atto di esecuzione rappresenti un grave e giustificato motivo per impedirne il compimento, conseguentemente, nel caso in cui il profilo di illegittimità inficiasse lo stesso programma di liquidazione, non avrebbe senso impedire al giudice un controllo preventivo e limitare il suo potere di interdizione alla sola fase esecutiva del programma. (Giulia Gabassi – Riproduzione riservata) 

La liquidazione del patrimonio è una procedura concorsuale (v. art. 7, comma 2, lett. a) e, in quanto tale, deve essere condotta secondo un criterio di economicità, nell’interesse dei creditori considerati come massa, dovendosi evitare attività antieconomiche, ovverosia attività che abbiano costi superiori ai risultati economici che da esse è possibile attendere: ne discende, pertanto, la possibilità di ricorrere all’applicazione analogica dell’art. 104 ter, 8° co. l.f. che consente al curatore di non acquisire all'attivo o rinunciare a liquidare uno o più beni, se l'attività di liquidazione appaia manifestamente non conveniente. (Giulia Gabassi – Riproduzione riservata) 

Il giudizio di antieconomicità della liquidazione, che può motivare l’abbandono ai sensi dell’art. 104ter 8° co. l.f., può ricorrere anche nel caso in cui il valore di determinati beni immobili sia tale per cui la sua liquidazione potrebbe recare parziale soddisfazione, nella migliore delle ipotesi, ad un solo creditore che abbia iscritto ipoteca sui beni, posto che la procedura concorsuale, per sua natura, ha lo scopo di curare gli interessi della massa dei creditori (anche quando non sia in grado di portare beneficio a ciascuno di loro) e non si giustifica laddove si riveli anticipatamente e in modo certo utile ad un singolo soggetto. (Giulia Gabassi – Riproduzione riservata) 

Per quanto riguarda gli effetti della rinuncia alla liquidazione dei beni, deve applicarsi, in quanto compatibile, il disposto dell’art. 104-ter, comma 8°, legge fall., laddove esso attribuisce ai singoli creditori il potere di iniziare azioni esecutive o cautelari sui beni abbandonati, in deroga all’art. 51 legge fall. (per quanto riguarda il fallimento), ovverosia (per quanto riguarda la liquidazione del patrimonio) in deroga all’art. 14-quinquies, comma 2, lett. b:  quest’ultima norma, peraltro, pone il divieto di azioni individuali “sul patrimonio oggetto di liquidazione”, lasciando impregiudicata la possibilità che quest’ultimo sia delineato nel programma di liquidazione anche ricorrendo all’esclusione dei beni privi di valore attivo. (Giulia Gabassi – Riproduzione riservata)

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: