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Tribunale di Udine, 1° giugno 2020 – dott. Andrea Zuliani

Sovraindebitamento – Liquidazione – Programma di liquidazione – Potere del Giudice delegato. 

Sovraindebitamento – Liquidazione – Programma di liquidazione – Abbandono di beni – 104ter, 8° co. l.f. - Analogia. 

Sovraindebitamento – Liquidazione – Programma di liquidazione – Abbandono di beni – 104ter, 8° co. l.f. – Beneficio di un unico creditore. 

Sovraindebitamento – Liquidazione – Programma di liquidazione – Abbandono di beni – 104ter, 8° co. l.f. - Analogia – Effetti.

Sebbene la legge n. 3/2012 disciplinando la procedura di liquidazione del patrimonio non preveda in modo esplicito l’approvazione del programma di liquidazione da parte del giudice delegato (diversamente da quanto disposto, in prospettiva futura, dall’art. 272, comma 2, del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza), non può tuttavia essere negato il potere/dovere del giudice di controllare la conformità alla legge del programma di liquidazione. In primo luogo, infatti, l’esistenza stessa di un giudice che, con suo decreto, apre la procedura (art. 14-quinquies, legge n° 3 del 2012) ed è preposto a seguirne l’andamento fino al decreto di chiusura (art. 14-novies, comma 5, legge n° 3 del 2012) è incompatibile con l’ipotesi che a quel giudice non sia affidato il compito di vigilare sulla legittimità di tutti gli atti compiuti, adottando, se del caso, i provvedimenti necessari. In secondo luogo, depone in tal senso l’art. art. 14-novies, comma 2, legge n° 3 del 2012 che attribuisce al giudice, “quando ricorrono gravi e giustificati motivi”, il potere di “sospendere con decreto motivato gli atti di esecuzione del programma di liquidazione”: non potendosi dubitare del fatto che l’illegittimità dell’atto di esecuzione rappresenti un grave e giustificato motivo per impedirne il compimento, conseguentemente, nel caso in cui il profilo di illegittimità inficiasse lo stesso programma di liquidazione, non avrebbe senso impedire al giudice un controllo preventivo e limitare il suo potere di interdizione alla sola fase esecutiva del programma. 

La liquidazione del patrimonio è una procedura concorsuale (v. art. 7, comma 2, lett. a) e, in quanto tale, deve essere condotta secondo un criterio di economicità, nell’interesse dei creditori considerati come massa, dovendosi evitare attività antieconomiche, ovverosia attività che abbiano costi superiori ai risultati economici che da esse è possibile attendere: ne discende, pertanto, la possibilità di ricorrere all’applicazione analogica dell’art. 104 ter, 8° co. l.f. che consente al curatore di non acquisire all'attivo o rinunciare a liquidare uno o più beni, se l'attività di liquidazione appaia manifestamente non conveniente. 

Il giudizio di antieconomicità della liquidazione, che può motivare l’abbandono ai sensi dell’art. 104ter 8° co. l.f., può ricorrere anche nel caso in cui il valore di determinati beni immobili sia tale per cui la sua liquidazione potrebbe recare parziale soddisfazione, nella migliore delle ipotesi, ad un solo creditore che abbia iscritto ipoteca sui beni, posto che la procedura concorsuale, per sua natura, ha lo scopo di curare gli interessi della massa dei creditori (anche quando non sia in grado di portare beneficio a ciascuno di loro) e non si giustifica laddove si riveli anticipatamente e in modo certo utile ad un singolo soggetto. 

Per quanto riguarda gli effetti della rinuncia alla liquidazione dei beni, deve applicarsi, in quanto compatibile, il disposto dell’art. 104-ter, comma 8°, legge fall., laddove esso attribuisce ai singoli creditori il potere di iniziare azioni esecutive o cautelari sui beni abbandonati, in deroga all’art. 51 legge fall. (per quanto riguarda il fallimento), ovverosia (per quanto riguarda la liquidazione del patrimonio) in deroga all’art. 14-quinquies, comma 2, lett. b:  quest’ultima norma, peraltro, pone il divieto di azioni individuali “sul patrimonio oggetto di liquidazione”, lasciando impregiudicata la possibilità che quest’ultimo sia delineato nel programma di liquidazione anche ricorrendo all’esclusione dei beni privi di valore attivo. 

 

Tribunale di Udine, 28 maggio 2020 – dott. Andrea Zuliani 

Concordato preventivo – Riserva – COVID-19 – Concessione termine – Differimento adunanza. 

La facoltà concessa, ai sensi dell’art. 9, co. 2 del d.l. 8.4.2020 n. 23, all’imprenditore in concordato di chiedere (sino alla data dell’udienza fissata per l’omologa) la concessione di un termine non superiore a novanta giorni per il deposito di un nuovo piano e di una nuova proposta di concordato implica a fortiori che tale termine possa essere concesso per la modifica della proposta e del piano originari. Ove tale richiesta, peraltro, intervenga prima che sia tenuta l’adunanza dei creditori, quest’ultima dev’essere differita, di modo tale che i creditori possano esprimersi su una proposta e un piano definitivi e non già su una proposta e un piano che il debitore abbia già dichiarato di voler modificare. 

 

Tribunale di Udine, 27 maggio 2020 – dott. Andrea Zuliani 

Fallimento – COVID-19 – Liquidazione dell’attivo – Vendite – Sospensione ex art. 108 l.f. 

Benché la legislazione emessa per contrastare l’epidemia da COVID-19 non prevedesse l’obbligo del curatore di sospendere le vendite, ove a posteriori emerga l’inefficienza della procedura competitiva svolta per ragioni connesse alle limitazioni derivanti dalla predetta normativa il giudice delegato può sospendere le operazioni di vendita ai sensi dell’art. 108, co. 1 l.f. [Nel caso di specie l’istanza di sospensione promossa da un terzo era stata altresì accompagnata da un’offerta cauzionata di acquisto per un prezzo superiore del 20% rispetto a quello di aggiudicazione, circostanza che ha fatto ritenere, comunque, provato che il prezzo offerto dall’aggiudicatario fosse “notevolmente inferiore a quello giusto”]

 

Tribunale di Udine, 14 maggio 2020 – dott. Andrea Zuliani

Fallimento – Atti a titolo gratuito – Revocatoria – Trascrizione della sentenza ex art. 64 l.f. – Attribuzioni in sede di separazione

Il curatore può acquisire attraverso la trascrizione della sentenza di fallimento ex art. 64, 2° co. l.f i beni immobili trasferiti mediante atto a titolo gratuito nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento, gravando sul terzo che proponga reclamo ex art. 36 l.f. l’onere di provare la non gratuità dell’atto che non preveda un corrispettivo per il trasferimento della proprietà. [Nel caso di specie il Tribunale ha rigettato il reclamo svolto contro l’acquisizione del curatore ex art. 64, 2° co. l.f. di alcuni immobili trasferiti dal fallito alla moglie in esecuzione delle condizioni pattuite in sede di separazione personale dei coniugi, non avendo la reclamante soddisfatto l’onere di provare che l’atto di trasferimento – pacificamente eseguito in mancanza di corrispettivo – non fosse qualificabile quale atto a titolo gratuito, prova che avrebbe dovuto dimostrare che l’atto era stato compiuto in adempimento di un obbligo giuridico. Il Tribunale ha altresì escluso che l’inefficacia potesse essere esclusa dall’aver posto in essere l’atto in adempimento di un “dovere morale”, considerato che non vi era la proporzionalità rispetto al patrimonio del donante, il quale invece da lì a pochi mesi sarebbe incorso nel fallimento, con un residuo attivo modesto e insufficiente a soddisfare i creditori concorsuali]

 

Tribunale di Udine, 28 febbraio 2020 – pres. dott. Francesco Venier, rel. dott. Andrea Zuliani 

Concordato – Riserva – Affitto d’azienda – Autorizzazione ex art. 161, 7° co. l.f. di atto di straordinaria amministrazione – Domanda di misura cautelare ex art. 15, 8° co. l.f. 

Ove sia accertata (eventualmente anche per stessa ammissione della parte) la definitiva impossibilità di presentare la proposta e il piano da parte del debitore che abbia presentato domanda di accesso al concordato in bianco in pendenza di istanza di fallimento, la stipula di un contratto di affitto d’azienda non può essere “ordinata” ai sensi dell’art. 15, co. 8 l.f. né “autorizzata” ai sensi dell’art. 161, co. 7 l.f. Sotto il primo profilo, in quanto non può essere proceduralmente concepibile un’istanza rivolta a ottenere un ordine dell’autorità giudiziaria nei propri confronti, anche in considerazione del fatto che la pendenza di un’istanza di fallimento non comporta lo spossessamento del debitore, che rimane pertanto libero di compiere gli atti ritenuti utili “a tutela del patrimonio e dell’impresa”. Sotto il secondo profilo, l’autorizzazione ex art. 161, 7° co. l.f. presuppone che l’atto da autorizzare sia funzionale all’adempimento della proposta e all’esecuzione del piano, circostanza non sussistente ove appaia definitivamente naufragata la possibilità di percorrere la strada concordataria. In queste ipotesi, pertanto, resta all’impresa solamente il potere e dovere di richiedere senza indugio il proprio fallimento. [Nel caso di specie l’impresa che aveva depositato il ricorso per concordato preventivo in bianco, pendente istanza di fallimento, definitivamente accertata l’impossibilità di depositare il piano e la proposta di concordato, aveva chiesto ai sensi dell’art. 15, 8° co. l.f. o alternativamente dell’art. 161, 7° co. l.f. che le fosse ordinato/di essere autorizzata a stipulare un contratto di affitto d’azienda, al fine di conservare il valore immateriale del complesso produttivo e di salvaguardare i livelli occupazionali]