Corte di Cassazione (1197/2020) – Carenza di legittimazione del fallito a proporre impugnazione per revocazione contro il provvedimento di ammissione di crediti allo stato passivo da parte del giudice delegato.

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Data di riferimento: 
21/01/2020

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 21 gennaio 2020, n. 1197 – Pres. Magda Cristiano, Rel, Roberto Amatore.

Fallimento – Stato passivo – Giudice Delegato – Decreto di esecutività – Fallito – Richiesta di revocazione di crediti ammessi – Mancanza di legittimazione a proporla.

In tema di procedure concorsuali, non sussiste la legittimazione del fallito ad impugnare i provvedimenti adottati dal giudice delegato in sede di formazione dello stato passivo non solo perché essi hanno efficacia meramente endoconcorsuale, ma anche per quanto disposto dall'art. 43 l.fall., che sancisce la legittimazione esclusiva del creditore [curatore, ndr] per i rapporti patrimoniali del fallito compresi nel fallimento e, soprattutto, per l'espressa previsione di cui all'art. 98 l.fall., a tenore del quale il decreto con cui il giudice rende esecutivo lo stato passivo non è suscettibile di denunzia con rimedi diversi dalle impugnazioni tipiche ivi disciplinate, esperibili soltanto dai soggetti legittimati, tra i quali non figura il fallito. (Massima ufficiale)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/23364.pdf

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