Corte di Cassazione (24588/2019) – Fallimento: problematiche relative alla competenza a decidere della prescrizione di un credito tributario e all’ ammissione al passivo dell’aggio spettante all’agente della riscossione.

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Data di riferimento: 
02/10/2019

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 02 ottobre 2019, n. 24588 – Pres. Francesco Antonio Genovese, Rel. Guido Mercolino.

Fallimento del contribuente – Stato passivo - Crediti d’imposta – Agente della riscossione –Insinuazione al passivo - Eccezione di prescrizione – Tribunale fallimentare e giudice tributario - Competenza alla giurisdizione.

Fallimento del contribuente – Stato passivo – Aggio del concessionario – Riconoscimento del privilegio - Credito inerente al tributo – Esclusione – Credito autonomo – Ammissione in chirografo.

Con riferimento ai crediti d’imposta per mancato pagamento di ILOR ed IRAP e relative sanzioni, insinuati al passivo dall’agente alla riscossione, l'accertamento dell'intervenuta maturazione della prescrizione esula dalla competenza del tribunale fallimentare, che è limitata alla verifica dell'esistenza del ruolo d'imposta, dell'iscrizione a ruolo del tributo e dell'avvenuta notifica della cartella di pagamento, nonché della riconducibilità di tali atti a fenomeni verificatisi in epoca anteriore alla dichiarazione di fallimento e del relativo privilegio, ed è devoluto invece, ai sensi dell'art. 2 del D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, come sostituito dall'art. 12, comma secondo, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, alla giurisdizione del Giudice tributario, cui spetta verificare se alla data di presentazione dell'istanza sia decorso il relativo termine, senza che sia stato compiuto alcun atto interruttivo.  Pertanto, laddove una eccezione in tal senso, sia sollevata in sede di ammissione del credito al passivo, a seguito della notificazione della cartella esattoriale al curatore, il raccordo tra il principio desumibile da quelle disposizioni e quello sancito dagli artt. 51 e 52 della legge fallimentare, in virtù del quale il credito dev'essere accertato secondo le regole del concorso, è assicurato dal meccanismo dell'ammissione con riserva, previsto dall'art. 88, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come modificato dal d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, e dall'art. 96, secondo comma, L.F. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

L'aggio costituisce il compenso spettante al concessionario esattore per l'attività svolta su incarico e mandato dell'ente impositore ed il relativo credito non muta la sua natura di corrispettivo per un servizio reso in base al soggetto (contribuente, ente impositore o entrambi "pro quota") a carico del quale, a seconda delle circostanze, è posto il pagamento: pertanto, in sede di accertamento al passivo dei crediti insinuati dal concessionario, il credito per aggio non può in alcun modo essere considerato inerente al tributo riscosso e non è quindi assistito dal relativo privilegio. (Massima ufficiale)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/22893.pdf

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: