Corte di Cassazione (20661/2019) – Dichiarazione di fallimento e problematiche concernenti: competenza territoriale e proponibilità dell’eccezione contraria, regolarità della notifica, poteri del tribunale e priorità del concordato preventivo.
Corte di Cassazione, Sez. I civ., 31 luglio 2019, n. 20661 – Pres. Antonio Didone, Rel. Eduardo Campese.
Dichiarazione di fallimento – Competenza territoriale alla pronuncia -Tribunale del luogo ove l’impresa ha la sede principale – Sede legale risultante dal Registro delle Imprese – Presunzione di coincidenza - Carattere fittizio e meramente formale della stessa – Impresa debitrice - Prova necessaria a vincere la presunzione.
Fallimento - Istanza e decreto di convocazione – Notificazione presso la sede legale – Consegna a persona che si trova nei locali – Presunzione di regolarità della ricezione – Ammissibilità della prova contraria.
Procedimento prefallimentare –Tribunale – Incompetenza per territorio - Debitore - Eccezione da sollevarsi sin dall’udienza di comparizione delle parti – Proposizione in sede di reclamo – Inammissibilità – Intervenuta decadenza.
Procedura prefallimentare - Udienza di comparizione delle parti – Contumacia del debitore – Dichiarazione di fallimento – Reclamo – Dichiarazione di nullità della sentenza – Rimessione al primo giudice – Possibilità per il debitore di eccepirne l’incompetenza.
Procedimento prefallimentare – Natura officiosa – Tribunale – Giudizio da basarsi sugli elementi acquisiti – Non necessità di attingere altri elementi di prova – Potere solo discrezionale di colmare le lacune delle parti.
Procedimento prefallimentare – Procedimento di concordato preventivo in corso – Rapporto di pregiudizialità – Esclusione - Dichiarazione di fallimento – Esito negativo della procedura minore - Presupposto comunque necessario.
Giudice competente per territorio alla dichiarazione di fallimento dell'imprenditore insolvente è, secondo il disposto dell'art. 9, comma 1, l.fall., il tribunale del luogo dove si trova la sede principale dell'impresa, sede che, per costante giurisprudenza della Suprema Corte, deve ritenersi presuntivamente coincidere con quella legale risultante dal Registro delle Imprese, potendo, tuttavia, siffatta presunzione di coincidenza essere vinta dalla prova del carattere meramente fittizio o formale di detta sede. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
Ai fini della regolarità della notificazione di atti [compresi quelli previsti dall’art. 15 l. fall.] a persona giuridica mediante consegna a persona addetta alla sede (art. 145, comma 1, cod. proc. civ.), senza che consti la previa infruttuosa ricerca del legale rappresentante e, successivamente, della persona incaricata di ricevere le notificazioni, è sufficiente che dalla relazione dell'ufficiale giudiziario risulti la presenza di una persona che si trovava nei locali della sede legale in quanto in tal caso deve presumersi che tale persona fosse addetta alla ricezione degli atti diretti alla persona giuridica, anche se da questa non dipendente, laddove la società destinataria, per vincere la presunzione in parola, ha l'onere di provare che la stessa persona, oltre a non essere una sua dipendente, neppure era addetta alla sede per non averne mai ricevuto incarico alcuno. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
In tema di dichiarazione di fallimento, l'incompetenza per territorio ex art. 9 l.fall., ai sensi dell'art. 38 c.p.c., nel testo modificato dalla l. n. 69 del 2009, applicabile anche al procedimento camerale prefallimentare, deve essere eccepita o rilevata d'ufficio non oltre l'udienza di comparizione delle parti, sicché l'eccezione sollevata per la prima volta in sede di reclamo contro la sentenza dichiarativa di fallimento è tardiva, essendosi già verificata una decadenza nel corso del giudizio di primo grado. (La S.C. ha enunciato il principio in una fattispecie in cui l'eccezione di incompetenza territoriale era stata sollevata dal fallito in corte d'appello, senza essersi difeso in precedenza innanzi al tribunale). (Massima ufficiale)
In caso di nullità della notificazione del ricorso al soggetto fallendo e, conseguentemente, di nullità, per violazione del contraddittorio, della sentenza dichiarativa di fallimento, sorge l'obbligo per il giudice di appello di rimettere gli atti al primo giudice ai sensi dell'art. 354 cod. proc. civ., applicabile anche al reclamo camerale quale forma di impugnazione avverso la dichiarazione di fallimento; ciò comporta che il debitore rimasto contumace, ma non per sua scelta, nel procedimento prefallimentare, potrà formulare per la prima volta l'eccezione di incompetenza per territorio nel giudizio riassunto innanzi al tribunale a seguito della dichiarazione di nullità della prima sentenza di fallimento da parte della corte d'appello. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
La natura officiosa del procedimento prefallimentare impone al tribunale unicamente di attingere elementi di giudizio dagli atti e dagli elementi acquisiti, anche indipendentemente da una specifica allegazione della parte, senza che, peraltro, il giudice debba trasformarsi in autonomo organo di ricerca della prova, tanto meno quando l'imprenditore non si sia costituito in giudizio; l’eventuale ruolo di supplenza che residua in capo al tribunale, attraverso l'esercizio di un potere di indagine officiosa finalizzato ad evitare la pronuncia di fallimenti ingiustificati, tendendo a colmare le lacune delle parti, è infatti limitato ai fatti da esse dedotti quali allegazioni difensive. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
Ancorché non si possa ravvisare un rapporto di pregiudizialità tecnica necessaria fra il procedimento di concordato preventivo e quello per la dichiarazione di fallimento, durante la pendenza del primo, sia esso in fase di ammissione, di approvazione o di omologazione, non può ammettersi l'autonomo corso del secondo, che si concluda con la dichiarazione di fallimento indipendentemente dal verificarsi di uno degli eventi previsti dagli artt. 162, 173, 179 e 180 l.fall., essendo maggiormente coerente col sistema ritenere che il fallimento non possa intervenire finché la procedura di concordato non abbia avuto esito negativo. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/23305.pdf
[con riferimento alla prima massima, cfr. in questa rivista: Cassazione civile, sez. VI, 11 febbraio 2019, n. 3945 https://www.unijuris.it/node/4858 ; con riferimento alla terza massima: Cassazione civile, Sez. I, 02 aprile 2012 n. 5257 https://www.unijuris.it/node/1501; con riferimento alla quarta massima: Cassazione civile, sez. I, 08 febbraio 2019, n. 3861 https://www.unijuris.it/node/4590; con riferimento alla quinta massima: Cassazione civile, sez. I, 15 Gennaio 2016, n. 625 https://www.unijuris.it/node/3807 e Corte di Cassazione, Sez. I, 04 dicembre 2015 n. 24721 https://www.unijuris.it/node/2785]