Corte di Cassazione (10080/2020) – Legittimazione del debitore che abbia presentato istanza di ammissione a concordato “in bianco” alla proposizione di una domanda giudiziale a prescindere dalla necessità o meno dell’autorizzazione del tribunale.

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Data di riferimento: 
28/05/2020

Corte di Cassazione, Sez. Unite Civili, 28 maggio 2020, n. 10080 – Pres. Giacomo Travaglino, Rel.   Antonello Cosentino.

Debitore – Istanza di concordato “in bianco” – Perdita della capacità di stare in giudizio – Esclusione - Proposizione di domanda giudiziale – Necessità o meno dell’autorizzazione del tribunale – Irrilevanza a fini processuali – Mancanza di autorizzazione laddove necessaria – Non prededucibilità dei crediti dei terzi.

L'imprenditore che abbia presentato istanza di ammissione al concordato non perde la capacità di stare in giudizio, come non la perde l'imprenditore che sia stato ammesso al concordato; pertanto, anche la mancata autorizzazione del tribunale alla proposizione di una domanda giudiziale da parte di un imprenditore che abbia chiesto di essere ammesso a concordato preventivo “in bianco” non incide sull'ammissibilità della domanda stessa in quanto l’eventuale mancanza, ai sensi dell’art. 161, settimo comma, L.F., della previa autorizzazione  del tribunale, che risulti necessaria per la proposizione di una determinata domanda giudiziale in ragione degli oneri e dei rischi connessi all'introduzione di una specifica lite, spiega effetti solo sul piano dei rapporti sostanziali, a partire dalla non prededucibilità, ex art. 111 L.F., dei crediti di terzi che da tale atto derivino, ma la suddetta mancanza non spiega alcun effetto sul piano processuale. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

La domanda giudiziale proposta da un imprenditore che abbia presentato istanza di ammissione al concordato preventivo non necessita, ai fini della sua ammissibilità, della previa autorizzazione del tribunale ai sensi dell'art. 161, comma 7, L.F., in quanto la mancanza di tale autorizzazione, necessaria ai fini del compimento degli atti urgenti di straordinaria amministrazione, produce conseguenze esclusivamente sul piano dei rapporti sostanziali (a partire dalla non prededucibilità dei crediti di terzi che da tali atti derivino), ma non spiega alcun effetto sul piano processuale. (massima ufficiale)  

http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/23711#gsc.tab=0

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: