Corte d’Appello di Firenze – Concordato preventivo: credito privilegiato ai sensi dell’art. 2751-bis, n. 2, c.c. e criteri di distinzione tra l’attività riferibile al singolo professionista e quella riferibile allo studio professionale associato.

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Data di riferimento: 
18/06/2020

Corte d’Appello di Firenze, Sezione Prima Civile, sentenza n. 1110 del 18.06.2020 – Presidente dott. G. Sgambati, Relatore dott.ssa I. Mariani

Concordato preventivo – credito privilegiato – studio professionale associato – conferimento dell’incarico all’associazione – prova dell’individualità dell’attività svolta – ammissibilità – differenza da attività riferibile alla struttura associativa

Al fine di attribuire o meno il privilegio di cui all’art. 2751-bis, n. 2, c.c. al credito per compensi richiesti da uno studio professionale associato, è necessario esaminare nel merito le attività da questo svolte in concreto. Infatti, pur a fronte del fatto pacifico del conferimento dell’incarico all’associazione professionale (che nel caso di specie ha anche azionato in giudizio il relativo credito), è comunque ammessa la prova – a carico del creditore – dell’espletamento dell’incarico da parte del singolo professionista, sulla base di un accordo fiduciario in modo assoluto o prevalente, nel senso della marginalità e della scarsa rilevanza dell’attività ausiliaria della struttura associativa. Pertanto all’interno della prestazione professionale commissionata, potranno individuarsi attività oggettivamente esercitate dalla persona fisica in maniera del tutto preponderante, anche facendo riferimento alle connesse responsabilità civili, penali ed amministrative che il singolo professionista personalmente assume. Parimenti, si potranno rinvenire prestazioni in cui la preponderanza del singolo non sussiste, anche facendo riferimento alla rilevanza dell’opera, all’importo pattuito per il compenso, alla mancanza di prova in merito alla prevalenza del lavoro del singolo e della reale struttura dello studio associato. Al compenso spettante per le prime attività andrà riconosciuto il privilegio di cui all’art. 2751-bis, n. 2, c.c., mentre quello dovuto per le seconde sarà soggetto alla falcidia concordataria. (avv. Matteo Pica Alfieri)

Provvedimento segnalato dall’avv. Matteo Pica Alfieri

Uffici Giudiziari: 
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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: