Tribunale di Vicenza – Presupposti della dichiarazione di fallimento estensione ai soci della società occulta di cui è parte un imprenditore individuale già dichiarato fallito.

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Data di riferimento: 
29/05/2020

Tribunale di Vicenza, Sez. I civ. e Fallimentare, 29 maggio 2020 – Pres. Giuseppe Limitone, Rel. Silvia Saltarelli, Giud. Paola Cazzola.

Società di fatto occulta – Cessazione dell’attività - Dichiarazione di fallimento -Termine annuale di prescrizione – Art. 10 L.F. – Inapplicabilità - Soggetti terzi - Inconoscibilità dell’esistenza della società fino all’accertamento giudiziale.

Fallimento di imprenditore individuale – Estensione alla società occulta di cui è parte – Requisiti sufficienti per ritenerla esistente – Ideazione per un fine comune e condivisione degli apporti finanziari – Coincidenza dell’attività – Presupposto non necessario.

Società di fatto occulta – Elementi costitutivi – Elementi soggettivi ed oggettivi - Esistenza di un contratto sociale – Prova per presunzioni - Ammissibilità.

Fallimento di imprenditore individuale – Società occulta riferibile allo stesso – Dichiarazione di fallimento dei soci occulti - Prova dell’insolvenza – Presupposto non necessario.

Non trova applicazione nei confronti delle società di fatto occulte il disposto dell’art. 10 L.F. e pertanto si deve ritenere che non ricorra alcun limite temporale di prescrizione nei confronti delle stesse per addivenire alla dichiarazione di fallimento; ciò in quanto, in particolare, non essendo in tal caso volutamente esteriorizzato il vincolo sociale, i terzi possono acquisire conoscenza dell’effettiva cessazione dell’attività da parte di quelle solo a seguito dell’accertamento giudiziale della loro esistenza. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Al fine della dichiarazione di fallimento, ai sensi dell’art. 147, quinto comma, L.F. della società occulta di cui l’imprenditore individuale palese sia socio occulto unitamente ad altri, si deve ritenere che non sia necessario che debba esserci coincidenza tra l’attività da lui svolta e quella esercitata dalla società che può essere anche diversa o più ampia, essendo sufficiente che risulti esservi condivisione per quanto concerne l’apporto finanziario che ha consentito l’esercizio dell’impresa  e la sua ideazione per un fine comune. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Quanto agli elementi costitutivi di una società di fatto è pacifico che, pur con riferimento ad un rapporto sociale occulto, devono sussistere gli ordinari presupposti per la configurabilità di una società ai sensi dell’art. 2247 c.c. e dunque: 1) un elemento oggettivo dato da: i conferimenti di beni o servizi; l’esercizio in comune di un’attività economica; la partecipazione agli utili e alle perdite, e 2) un elemento soggettivo rappresentato dalla c.d. affectio societatis, ossia dalla volontà di collaborare e di creare un vincolo proiettato al raggiungimento di un risultato comune e che l’esistenza di un contratto sociale, anche ai fini della dichiarazione di fallimento di cui all’art. 147 L.F., oltre che da prove dirette, può risultare da manifestazioni esteriori rivelatrici delle componenti del rapporto societario, potendo il giudice accertare tale elemento mediante ogni mezzo di prova previsto dall’ordinamento, ivi comprese le presunzioni. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Con riguardo all’ipotesi contemplata dall’art. 147, quinto comma, L.F., l’insolvenza da prendere in considerazione è quella già accertata nei confronti dell’imprenditore apparentemente individuale, ma in realtà fallito come socio di una società occulta, perché l’insolvenza della società occulta è la stessa insolvenza dell’imprenditore apparentemente individuale già dichiarato fallito, onde non occorre provare l’insolvenza personale  dei soci occulti, perché il loro fallimento è conseguenza automatica del fallimento sociale ex art. 147, primo comma, L.F. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/23701.pdf

[con riferimento alla terza massima, cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 28 ottobre 2019, n. 27541 https://www.unijuris.it/node/4911]

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: