Tribunale di Bologna – Pagamento effettuato dal coobbligato del debitore principale fallito a favore del comune creditore: diritto ad insinuarsi al passivo in surroga solo nel caso quello stesso risulti integralmente soddisfatto.
Tribunale di Bologna, Sez. IV civ., 14 maggio 2020 – Pres. Fabio Florini, Rel. Rita Chierici, Giud. Anna Maria Rossi.
Fallimento del debitore principale – Soggetto coobbligato – Garante escusso - Pagamento del comune creditore – Insinuazione al passivo in via di regresso o di surrogazione – Necessità della prova dell’integrale soddisfazione del credito – Pagamento solo parziale – Non accoglibilità della domanda.
In base all’orientamento consolidato della Suprema Corte il coobbligato (fideiussore) del debitore principale fallito per insinuarsi al passivo, in via di regresso o in virtù di surrogazione, dopo il pagamento effettuato successivamente alla dichiarazione di fallimento, deve dimostrare, ai sensi dell’art. 61 co. 2 L.F., il carattere integralmente satisfattivo delle ragioni creditorie, non essendo rilevante un pagamento parziale, pur se idoneo ad estinguere l'obbligazione del solvens (Cass. civ., Sez. I, 17/10/2018, n. 26003) [nello specifico, il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate - Riscossione ex art. 98 L.F., ha, per tale motivo, respinto l’opposizione da quella stessa proposta avverso il decreto con cui il Giudice delegato, confermando il progetto predisposto dal curatore, la aveva esclusa dallo stato passivo della società che, ante fallimento, aveva beneficiato di un finanziamento da parte di una banca che a sua volta si era già insinuata al passivo in chirografo per l’intero importo erogato, non risultando però al momento ancora soddisfatta, e ciò nonostante la stessa banca avesse in corso di procedura escusso nella misura dell’80% del credito finanziato il Mediocredito Centrale (per conto del quale l’Agenzia agiva quale mandataria) nella veste di ente gestore del Fondo Pubblico di Garanzia per conto del Ministero dello Sviluppo Economico, nell’ambito degli interventi di sostegno pubblico all’economia, ai sensi dell’art. 2 co. 10 lett. a) L. n. 662/1996, che avrebbe a suo dire acquisito così, ai sensi degli artt. 1203 c.c. e 2 co. 4 D.M. 20.6.2005, il diritto di surrogarsi al finanziatore originario, diritto non riconosciutole per essere stato il pagamento come effettuato per conto del debitore principale solo parziale]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/23688.pdf
[con riferimento alla prima massima, cfr. in questa rivista: Cassazione civile, sez. I, 17 ottobre 2018, n. 26003 https://www.unijuris.it/node/4523