Corte di Cassazione (23452/2019) – Fallimento di una S.r.l. e azione di responsabilità promossa dal curatore nei confronti dell’amministratore: contenuto dell’autorizzazione del G.D. e pretese da considerarsi azionate.

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Data di riferimento: 
20/09/2019

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 20 settembre 2019, n. 23452 – Pres. Antonio Didone, Rel. Guido Federico.

Fallimento – Azione di responsabilità nei confronti degli amministratori – Esercizio da parte del curatore – Autorizzazione da parte del G.D. – Contenuto necessario.

Fallimento di una S.r.l.– Azione di responsabilità nei confronti degli amministratori – Esperibilità anche nel caso di fallimento di società diversa da una S.p.a.

Fallimento – Azione di responsabilità esercitata dal curatore – Inscindibilità tra azione della società a tutela dei soci e azione dei creditori – Finalità comune di ripristino del patrimonio sociale – Curatore - Mancata specificazione del titolo - Presunzione del contestuale esercizio di entrambe le azioni - Necessaria sussistenza dei presupposti richiesti per ognuna.

L’autorizzazione ex art. 31 l.f. da parte del G.D. al curatore a stare in giudizio deve indicare soltanto il contenuto essenziale del giudizio da promuoversi e "copre", senza necessità di specifica menzione, tutte le possibili pretese che risultino strumentali o strettamente connesse all'oggetto principale del giudizio, senza che sia necessaria la specifica indicazione delle norme di legge su cui l'azione si fonda. L'eventuale limitazione di quest'ultima, in rapporto alla maggiore latitudine dell'azione effettivamente esercitata, costituisce una questione interpretativa di un atto di natura processuale, rimessa al giudice di merito. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Pur in assenza di una specifica disposizione deve ritenersi analogicamente applicabile anche alla società a responsabilità limitata la disposizione dell'art. 2394 c.c., identica essendo la ratio che sottende alla tutela dei creditori sociali nei diversi tipi societari; ciò comporta, pur in mancanza di una disposizione analoga all'art. 2394 bis c.c., la legittimazione del curatore fallimentare ad esperire l'azione suddetta ex art. 146 l.f. anche in caso di fallimento di una S.r.l.. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

L'azione di responsabilità esercitata dal curatore ex art. 146 l.fall. cumula in sé le diverse azioni previste dagli artt. 2393 e 2394 c.c. a favore, rispettivamente, della società e dei creditori sociali, in relazione alle quali assume contenuto inscindibile e connotazione autonoma - quale strumento di reintegrazione del patrimonio sociale unitariamente considerato a garanzia sia degli stessi soci che dei creditori sociali –, implicando una modifica della legittimazione attiva, ma non della natura giuridica e dei presupposti delle due azioni, che rimangono diversi ed indipendenti. Ne discende che la mancata specificazione del titolo nella domanda giudiziale, lungi dal determinare la sua nullità per indeterminatezza, fa presumere, in assenza di un contenuto anche implicitamente diretto a far valere una sola delle azioni, che il curatore abbia inteso esercitare congiuntamente entrambe le azioni. (Massima ufficiale)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/23560.pdf

[con riferimento alla seconda massima la Corte ha sottolineato come tale interpretazione sistematica risulti pienamente confermata dal Nuovo Codice della Crisi d'Impresa, pubblicato sulla G.U. del 14.2.2019 e che, all'art. 389 comma 2 dispone l'applicazione, a far data dal trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella G.U., di talune disposizioni, tra le quali l'art. 378 sulla responsabilità degli amministratori. Tale norma ha inserito all'art. 2476 c.c. dopo il quinto comma una disposizione che riproduce integralmente il contenuto dell'art. 2394 c.c. e che, recependo l'interpretazione largamente prevalente, ha espressamente previsto, anche per le società a responsabilità limitata l'azione di responsabilità dei creditori sociali, con conseguente legittimazione ex  art.146 l.f., nella formulazione tuttora vigente (prima dell' applicazione dell'intero Codice della crisi), del curatore fallimentare ad esercitare l'azione di responsabilità anche in tale ipotesi].  

[con riferimento alla terza massima, cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. VI civ., 29 2016 n. 19340  https://www.unijuris.it/node/3219; ciò anche per quanto concerne la difforme competenza funzionale, dato che nel caso specifico la Corte ha escluso l’applicabilità ratione temporis del  d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, che ha attribuito l'azione di responsabilità alle sezioni specializzate previste dall'art. 1 del d.lgs. 27 giugno 2003, n. 168, alle quali appartiene ora la competenza funzionale anche se essa viene promossa dal curatore].

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: