Corte di Cassazione (30446/2019) – Il terzo nei cui confronti il curatore proponga una domanda di adempimento di un’obbligazione contratta nei confronti del fallito in bonis può opporre tutte le eccezioni da questo proponibili.

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Data di riferimento: 
21/11/2019

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 21 novembre 2019, n. 30446 – Pres. Antonio Didone, Rel. Francesco Antonio Genovese.

Fallimento - Debitore ancora in bonis – Obbligazione contratta dal terzo – Curatore – Domanda di adempimento – Subentro nella posizione processuale del fallito – Posizione di terzo – Esclusione - Imprenditore convenuto – Eccezioni proponibili nei confronti del fallito – Opponibilità – Limiti di cui all’art. 2704 c.c.: inapplicabilità.

Il curatore fallimentare che proponga una domanda di adempimento dell'obbligazione contratta dal terzo nei confronti dell'imprenditore in epoca antecedente al fallimento esercita un'azione già esistente nel patrimonio del fallito, subentrando, conseguentemente, nella stessa posizione sostanziale e processuale di quest'ultimo, indipendentemente dal dissesto successivamente verificatosi; ne consegue che il terzo convenuto in giudizio dal curatore può opporre tutte le eccezioni che avrebbe potuto opporre all'imprenditore fallito, comprese le prove documentali da questi provenienti, senza i limiti di cui agli artt. 2704 ss. c.c. e senza che sia di ostacolo l'art. 2709 c.c. (Massima ufficiale) [nello specifico la Corte ha ritenuto ammissibile che il terzo potesse opporre al curatore l’avvenuto pagamento da parte sua del debito contratto nei confronti del soggetto poi fallito, come risultante dai suoi libri e dalle sue scritture contabili, in quanto entrambi soggetti imprenditori]

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/23499.pdf

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: