Corte di Cassazione (14620/2019) – E’ ammissibile la compensazione tra il credito IVA del fallito per operazioni prefallimentari ed i debiti erariali sorti anteriormente anche quando il controcredito divenga liquido od esigibile solo successivamente.

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Data di riferimento: 
29/05/2019

Corte di Cassazione, Sez. V tributaria, 29 maggio 2019, n. 14620 – Pres. Ernestino Luigi Bruschetta, Rel. Filippo D’Antequino.

Fallimento – Anteriori debiti erariali  - Controcredito IVA del fallito chiesto a rimborso dal curatore – Posizione IVA relativa operazioni prefallimentari – Compensabilità possibile – Violazione del principio di neutralità  - Esclusione - Coincidenza con l’IVA relativa a operazioni postfallimentari – Irrilevanza – Diversità delle posizioni – Curatore - Necessità della redazione di due distinte dichiarazioni.

In materia tributaria è ammissibile la compensazione, ex art. 56 della l. fall., del credito IVA chiesto a rimborso dal fallito con i debiti erariali, sorti anteriormente alla dichiarazione di fallimento, anche quando il controcredito del fallito divenga liquido od esigibile successivamente, non determinandosi violazione del principio di neutralità dell'imposta poiché la posizione IVA maturata in epoca precedente la dichiarazione di fallimento è differente da quella successiva, ponendosi la coincidenza della partita IVA per le operazioni prefallimentari e postfallimentari come circostanza meramente occasionale, che non muta l'autonomia giuridica delle operazioni facenti capo al fallito, di cui il curatore è avente causa e amministratore del patrimonio, e quelle riferibili alla massa dei creditori, nel cui interesse opera il curatore stesso, quale gestore del patrimonio altrui, con conseguente necessità di redazione, ai sensi dell'art. 74-bis del d.P.R. n. 633 del 1972, di due distinte dichiarazioni IVA, aventi ad oggetto le operazioni effettuate dal fallito anteriormente e successivamente al fallimento. (Massima ufficiale)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/23500.pdf

[a conferma della posizione di avente causa del fallito e amministratore del patrimonio di questi, e non di  soggetto terzo, assunto dal curatore con riferimento alle operazioni IVA prefallimentari, cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 31 maggio 2017 n. 13762 https://www.unijuris.it/node/3487]

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: