Corte di Cassazione (7477/2020) – Decorrenza degli effetti della sentenza dichiarativa di fallimento. Azione di inefficacia promossa nel caso di pagamenti disposti post fallimento a danno della massa: legittimazione passiva.

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Data di riferimento: 
20/03/2020

Corte di Cassazione, Sez. III civ., 20 marzo 2020, n. 7477 – Pres. Uliana Armano, Rel. Stefano Olivieri. 

Fallimento – Effetti della sentenza dichiarativa – Decorrenza - Ora “zero” del giorno di sua pubblicazione o iscrizione – Motivazione.

Fallimento – Pagamenti eseguiti dopo la pronuncia – Azione di inefficacia nei confronti della massa – Legittimazione passiva – Creditore beneficiario – Soggetto eventualmente incaricato di effettuare il pagamento o di riscuotere per conto dell’accipiens – Incompetenza.

In materia fallimentare, nella disciplina successiva al d.lgs. n. 5 del 2006, gli effetti della sentenza dichiarativa di fallimento si producono sin dall'ora "zero" del giorno della sua pubblicazione o iscrizione nel registro delle imprese con riguardo, rispettivamente, da una parte, al debitore fallito ed al creditore istante, e, dall'altra, ai terzi, poiché la legge ricollega detti effetti alla sola data di esecuzione di tali adempimenti, senza ulteriori riferimenti cronologici. (Massima ufficiale)

Destinatario della domanda di accertamento della inefficacia del pagamento, e della conseguente domanda di restituzione della somma indebitamente versata ex art. 44 l. fall., non può che essere il creditore soddisfatto, ossia l’accipiens e non anche il soggetto eventualmente incaricato dal fallito di eseguire il pagamento, il quale agisce per conto del fallito e non riceve da questi alcun pagamento. Analogamente, pur trattandosi di vicenda diversa, in caso di fallimento del debitore già assoggettato ad espropriazione presso terzi, l'azione ex art. 44 l. fall., con la quale il curatore fa valere l'inefficacia, ai sensi dell'art. 44 l. fall., del pagamento eseguito dal "debitor debitoris" al creditore assegnatario, ha ad oggetto un atto estintivo di un debito del fallito, a lui riferibile in quanto effettuato con il suo denaro ed in sua vece, sicché va esercitata nei soli confronti del soggetto che, beneficiando dell'atto solutorio, si è sottratto al concorso ed è, quindi, tenuto, onde ripristinare la "par condicio", alla restituzione di quanto ricevuto, affinché sia distribuito secondo le regole concorsuali. Quello stesso principio deve intendersi valere, parimenti, nel caso di esercizio dell’azione revocatoria fallimentare ex art. 67 l. fall. in quanto anche in tal caso il soggetto tenuto a restituire le somme ricevute non può essere evidentemente che colui che essendo creditore del fallito risulta beneficiario diretto dell'atto solutorio, non certo il suo rappresentante che si sia limitato ad incassare il denaro per farlo poi confluire nella piena disponibilità del rappresentato. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

I pagamenti avvenuti dopo il fallimento e riconducibili, anche indirettamente, al fallito, perché effettuati con suo denaro, su suo incarico ovvero in suo luogo, sono inefficaci, ai sensi dell'art. 44 l. fall., e le conseguenti domande di accertamento della loro inefficacia e di restituzione delle somme indebitamente versate in violazione della "par condicio creditorum" vanno proposte nei confronti dell'"accipiens", che è l'unico legittimato passivo, essendo l'effettivo beneficiario dell'atto solutorio, e non, invece, contro il soggetto eventualmente deputato dal medesimo fallito alla sua esecuzione. (Nella specie, la S.C. ha cassato, decidendo nel merito, la decisione di appello che aveva erroneamente ritenuto legittimato passivo di una domanda ex art. 44 l. fall. un istituto di credito che si era limitato a trasferire del denaro al creditore di una società dichiarata fallita su ordine, impartito con bonifico bancario, del liquidatore di quest'ultima, il quale aveva dichiarato di agire in nome e per conto della società stessa). (massima ufficiale)

  http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/23546.pdf

[con riferimento alla prima massima cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. VI civ. - Sottosez. 1, 27 febbraio 2019 n. 5781 https://www.unijuris.it/node/4586; con riferimento alla seconda: Cassazione civile, sez. VI, 03 novembre 2016, n. 22160 https://www.unijuris.it/node/3643 e Corte di Cassazione, Sez. I civ., 21 febbraio 2018 n. 4195 https://www.unijuris.it/node/3990]

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