Corte di Cassazione (9442/2019) – Non comportano il venir meno degli effetti dell'invio telematico da parte dell’intermediario della domanda di concordato preventivo ex art. 33 d.l. 269/2003, la mancata sottoscrizione del contribuente o la sua successiva

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Data di riferimento: 
04/04/2019

Corte di Cassazione, Sez. V tributaria, 04 aprile 2019, n. 9442 – Pres. Enrico Manzon, Rel. Filippo D’Aquino.

Intermediario - Domanda di concordato preventivo ex art. 33 del d.l. n. 269 del 2003 – Invio telematico – Volontà del contribuente di far luogo a condono - Successiva rinuncia da parte dello stesso – Inammissibilità – Previsione del comma 9 - Rimozione degli effetti -Sole ipotesi che li fanno venir meno.

Domanda di concordato preventivo ex art. 33 del d.l. n. 269 del 2003 – Invio telematico –Volontà del contribuente di far luogo a condono - Difformità tra quanto dichiarato e quanto inviato - Mancanza di un originale cartaceo sottoscritto – Impossibilità della prova

Il concordato preventivo ex art. 33 del d.l. n. 269 del 2003, conv., con modif., in l. n. 326 del 2003, non può essere oggetto di rinuncia, in quanto si tratta di un beneficio gli effetti del quale vengono meno nelle sole ipotesi previste dal comma 9 della detta disposizione normativa, determinando, per il contribuente, la preclusione dell'accertamento per i periodi fiscali di riferimento, non rimovibile mediante successiva controdichiarazione volta a manifestare l'assenza di volontà di far luogo a condono. (Massima ufficiale)

La dichiarazione di adesione al concordato preventivo ex art. 33, comma 15, del d.l. n. 269 del 2003, conv., con modif., in l. n. 326 del 2003, non essendo assimilabile alla dichiarazione fiscale, non soggiace al correlato regime di validità in caso di mancata sottoscrizione del contribuente, con la conseguenza che essa si perfeziona mediante il solo invio telematico del modulo di adesione al condono da parte dell'intermediario. (Nella specie la S.C., in applicazione del principio, ha escluso la possibilità per il contribuente di fornire la prova della difformità tra quanto dichiarato e quanto inviato, in difetto dell'originale cartaceo di adesione al condono). (Massima ufficiale)

 

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/23494.pdf

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