Corte di Cassazione (30454/2019) – Vendita di beni in sede di concordato e ordine di cancellazione delle iscrizioni pregiudizievoli: proponibilità sia del reclamo avverso il decreto del g.d. che del ricorso per Cassazione contro la decisione del tribunale

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Data di riferimento: 
21/11/2019

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 21 novembre 2019, n. 30454 – Pres. Antonio Didone, Rel. Alberto Pazzi.

Concordato preventivo – Liquidazione dell’attivo - Vendita di beni – Cancellazione delle iscrizioni pregiudizievoli - Decreto del giudice delegato – Creditore ipotecario – Approvazione della proposta - Mancata opposizione – Irrilevanza - Legittimazione al reclamo avverso la cancellazione.

Concordato preventivo – Liquidazione dell’attivo - Vendita di beni – Giudice delegato e tribunale in sede di reclamo - Sussistere delle condizioni di legge per la purgazione – Valutazione necessaria – Avvenuta omologazione del concordato – Circostanza non decisiva – Non incidenza sull’esistenza di eventuali diritti.

Concordato preventivo – Liquidazione dell’attivo - Vendita di beni – Giudice delegato – Provvedimento di cancellazione delle ipoteche – Creditore ipotecario – Reclamo avanti al tribunale – Esito sfavorevole – Decisione incidente su diritti reali di garanzia - Ricorribilità per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost.

In tema di liquidazione dell'attivo nella procedura di concordato preventivo, il creditore ipotecario, ancorché non si sia opposto all'approvazione della proposta, ha interesse ad agire in reclamo avverso il decreto del giudice delegato di cancellazione di un'ipoteca iscritta su un immobile a suo favore, ex art. 108, comma 2, l.fall., al fine di verificare la legittimità della cancellazione con riferimento tanto all'alienazione del bene nell'ambito dell'attività di vendita prevista dall'art. 182, commi 4 e 5, l.fall., nel testo applicabile "ratione temporis", e alla correlata legittimazione del liquidatore giudiziale ad operare in tal senso, quanto al ricorrere delle condizioni relative all'avvenuta riscossione del prezzo. (Massima ufficiale)

Il giudice delegato, cui sia stata richiesta la cancellazione delle iscrizioni ex art. 108, comma 2, l.fall., così come il Tribunale, in sede di reclamo, non possono limitarsi a constatare la mera previsione in ambito concordatario del provvedimento purgativo, ma devono verificare se ricorrano le condizioni di legge perché la purgazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, delle trascrizioni dei pignoramenti, dei sequestri conservativi e di ogni altro vincolo possa essere pronunciata, dato che il provvedimento di omologazione del concordato preventivo riguarda la valutazione del corretto svolgimento della procedura, della fattibilità della proposta e del piano che la supporta e incide sui diritti dei creditori anteriori, a mente dell'art. 184 l.fall., in termini di misura della loro soddisfazione e non di negazione della loro esistenza. (Massima ufficiale) [al riguardo la Corte ha sottolineato di avere in precedenza già sostenuto che "il creditore, ove ritenga di essere stato ingiustamente trascurato o di essere stato preso in considerazione dagli organi della procedura in maniera inesatta - quanto a consistenza e natura del suo credito e misura di soddisfazione riservatagli - nella fase di distribuzione dell'attivo disponibile, dovrà agire in sede ordinaria nei confronti del debitore, in bonis e in concordato, al fine di far accertare in quella sede, con efficacia di giudicato, l'esistenza, la consistenza e la natura del proprio credito e/o i termini in cui l'intervenuta omologa del concordato ha inciso sul suo diritto di credito, ex art. 184 legge fall."]

Il decreto reso dal tribunale all'esito del reclamo proposto contro il provvedimento di cancellazione delle iscrizioni pregiudizievoli pronunziato dal giudice delegato ai sensi dell'art. 108, comma 2, legge fall. è ricorribile per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost., poiché incide su diritti reali di garanzia, che altrimenti verrebbero sacrificati in via definitiva, non essendo detto provvedimento altrimenti impugnabile. Non è infatti possibile sostenere che questo principio valga solo nel caso in cui il decreto di purgazione sia stato contestualmente  impugnato unitamente al provvedimento che giustifica il trasferimento e costituisce il presupposto della cancellazione, dato che il provvedimento di cancellazione non ha carattere meramente esecutivo, ma presuppone un'attività di verifica del ricorrere delle condizioni previste dalla norma in questione, costituite dal perfezionamento della vendita e dalla riscossione dell'intero prezzo, e della decisione del giudice delegato a tal riguardo   (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Il provvedimento con il quale il tribunale rigetta il reclamo avverso il decreto del giudice delegato che, a seguito di trasferimento immobiliare, dispone la cancellazione delle ipoteche, ai sensi dell'art. 108, comma 2, l.fall., è ricorribile per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost., stante la sua incidenza sui diritti reali di garanzia che diversamente verrebbero sacrificati in via definitiva, non essendo detto provvedimento altrimenti impugnabile. (massima ufficiale)"  

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/23495.pdf

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: