Tribunale di Bari - Inammissibilità della nomina in sede fallimentare o in sede di concordato preventivo con cessione dei beni di un delegato alla vendita dei beni ai sensi dell’art. 591 bis c.p.c.

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Data di riferimento: 
24/06/2020

Tribunale di Bari, Sez. IV civ. – Uffficio Fallimenti, 24 giugno 2020 – Pres. Est. Raffaella Simone, Giud. Nicola Magaletti e Francesco Cavone.

Procedura fallimentare o di concordato preventivo con cessione dei beni – Vendita dei beni – Operazione non delegabile – Fondamento.

In sede fallimentare, alla luce del disposto dell’art. 107 L.F., la modalità di vendita secondo il codice di rito presuppone che sia stata scelta, in quanto compatibile, dal curatore ed inserita nel programma di liquidazione regolarmente approvato, posto che in caso di opzione per la vendita per il tramite del curatore non v’è spazio per la vendita innanzi al G.D. e conseguentemente per il ricorso alle modalità previste dal codice di rito. Anche in caso di scelta per la modalità codicistica si deve però ritenere che l’art. 591 bis c.p.c., che prevede che lo svolgimento delle operazioni di vendita possano essere delegate, non possa trovare applicazione e ciò sia perché l’art. 104 ter, quarto comma, L.F. già contempla l’affidamento da parte del curatore ad alcuni professionisti o a società specializzate di alcune incombenze, sia perché la finalità di riduzione dei tempi di svolgimento, sottesa da quella norma con riferimento alle procedure esecutive individuali, risulta in ambito fallimentare già perseguita mediante la norma su richiamata, sia infine in quanto la terzietà e imparzialità delle scelte risulta in quel contesto già sufficientemente garantita.  In sede di concordato preventivo, in particolare con cessione dei beni, stante l’assenza di un programma di liquidazione, la verifica della compatibilità della nomina di un delegato alla vendita non può che fondarsi sulla previsione del piano e del decreto di omologazione, per cui spetterà al liquidatore, ove nello stesso decreto indicato, di procedere alle attività di liquidazione secondo le disposizioni in esso previste, con conseguente inammissibilità della nomina di altro professionista da parte del giudice delegato. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/23807.pdfolgo

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: