Tribunale di Ravenna – Appalti pubblici e possibilità di libero recesso e scorrimento delle graduatorie da parte della P.A.: inoperabilità di tale meccanismo in caso di apertura di un concordato preventivo in continuità.

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Data di riferimento: 
22/02/2019

Tribunale di Ravenna, Ufficio Fallimenti, 22 febbraio 2019 – Pres. Roberto Sereni Luccarelli, Rel. Alessandro Farolfi, Giud. Paolo Gilotta.

Concordato preventivo in continuità – Fase successiva al deposito del ricorso – Appalti pubblici in corso – Non risoluzione automatica - Libera recedibilità da parte della P.A. e scorrimento delle graduatorie – Esclusione -Affidamento di nuovi contratti pubblici – Proponente - Possibile partecipazione a tali procedure – Autorizzazione del tribunale.  

L’art. 186 bis L.F.,  nella parte che, con riferimento alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, prevede che i contratti anche se stipulati con pubbliche amministrazioni non si risolvano per effetto dell’apertura di quella procedura (terzo comma) ed nella parte che contempla la possibilità per il proponente, successivamente al deposito del ricorso, previa autorizzazione del tribunale come accordata a seguito dell’acquisizione del parere del commissario giudiziale se nominato, o anche a prescinderne in caso di nomina non ancora avvenuta, della partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici (quarto comma), e che analogamente, a determinate condizioni, ipotizza che ciò possa avvenire ad ammissione avvenuta (quinto comma), rende inoperante,  anche con specifico riferimento all’ipotesi in cui un’impresa abbia presentato domanda di ammissione a concordato preventivo in bianco ex art. 161, sesto comma, L.F. con riserva di istanza per la continuità aziendale, il meccanismo di libera recedibilità da parte della Pubblica Amministrazione e di scorrimento delle graduatorie, previsto dall’art. 110 primo comma, del  D. Lgs. 50/2016, Codice degli appalti, vieppiù in quanto anche il quarto comma di quella stessa disposizione prevede, conformemente alle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento e del Consiglio Europei, tale effetto perché il recesso da parte della P.A. frusterebbe le esigenze dell’impresa in crisi non fallita e le difese dei livelli occupazionali della stessa. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata) 

http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/23722#gsc.tab=0  

 

[il Tribunale ha  precisato che l’art. 110 del Codice degli appalti è stato riformulato dal nuovo Codice della Crisi di Impresa e dell’Insolvenza, che all’art. 372, primo comma, lettera c) si è in particolare richiamato al disposto di cui all’art. 95 C.C.I. per quanto concerne la regolamentazione della sorte dei contratti in essere con le pubbliche amministrazioni e delle modalità di partecipazione a  procedure di affidamento di nuovi contratti pubblici in caso di deposito di domande di concordato preventivo e di apertura di quelle procedure].

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: