Corte di Cassazione (28711/2019) – Termine entro il quale l’incompetenza per territorio ex art. 9 L.F. può essere eccepita o rilevata d’ufficio. Pronuncia di fallimento in sede di procedura ex art. 173 L.F. e limiti di applicabilità dell’art. 15 L.F.

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Data di riferimento: 
07/11/2019

Corte di Cassazione, Sez. VI civ. – Sottosez. 1, 07 novembre 2019, n. 28711 – Pres. Est. Rosa Maria Di Virgilio.

Procedimento prefallimentare - Incompetenza per territorio - Applicabilità dell’art. 38 c.p.c.- Termine entro il quale può essere eccepita o rilevata d’ufficio - Eccezione sollevata per la prima volta in sede di reclamo ex art. 18 l.fall. – Tardività.

Ammissione a concordato preventivo - Revoca ex art. 173 l. fall.  -  Dichiarazione di fallimento – Indicazione che il procedimento è volto anche a tal fine – Concessione di un termine a difesa non inferiore a quindici giorni – Presupposti non richiesti – Applicabilità dell’art. 15 solo nei limiti della compatibilità.

In tema di dichiarazione di fallimento, l'incompetenza per territorio ex art. 9 l.fall., ai sensi dell'art. 38 c.p.c., nel testo modificato dalla l. n. 69 del 2009, applicabile anche al procedimento camerale prefallimentare, deve essere eccepita o rilevata d'ufficio non oltre l'udienza di comparizione delle parti, sicché l'eccezione sollevata per la prima volta in sede di reclamo contro la sentenza dichiarativa di fallimento è tardiva, essendosi già verificata una decadenza nel corso del giudizio di primo grado. (Massima ufficiale)

Nel procedimento di revoca ex art. 173 legge fall. dell’ammissione a concordato preventivo per potersi addivenire alla pronuncia di fallimento del debitore proponente non è necessario che il decreto di convocazione delle parti rechi l'indicazione che il procedimento è volto all'accertamento dei presupposti per la dichiarazione di fallimento, ai sensi dell'art. 15, quarto comma, l.fall., atteso che, da un lato, il rinvio contenuto nell'art. 173, secondo comma, l.fall. alla menzionata norma deve intendersi nei limiti della compatibilità e dall'altro, in siffatta ipotesi, il contraddittorio tra creditore istante e debitore si è già instaurato e quest'ultimo è già a conoscenza che, in caso di convocazione ex art. 173 l.fall., l'accertamento del tribunale e, correlativamente, l'ambito della sua difesa attengono ad una fattispecie più complessa di quella della sola revocabilità dell'ammissione al concordato, rappresentando la revoca uno dei presupposti per la dichiarazione di fallimento. Va altresì escluso, seppure il procedimento di revoca ex art. 173 l.fall si svolga nelle stesse forme del procedimento prefallimentare, che il tribunale, nell'ambito di quel procedimento debba accordare al debitore il termine a difesa non inferiore a quindici giorni previsto dal terzo comma dell'art. 15 legge fall. in relazione all'istanza di fallimento o addirittura in relazione anche alle successive istanze (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/23507.pdf

[con riferimento alla prima massima, cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 31 luglio 2019, n. 20661 https://www.unijuris.it/node/5198  e Cassazione civile, Sez. I, 02 aprile 2012 n. 5257 https://www.unijuris.it/node/1501]

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: