Corte di Cassazione (16109/2019): Documenti da depositarsi in sede di domanda di ammissione al passivo e in sede di ricorso ex art. 99 L.F.. Limiti alla proponibilità di ricorsi incidentali in Cassazione.

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Data di riferimento: 
14/06/2019

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 14 giugno 2019, n. 16109 – Pres. Rosa Maria Di Virgilio, Rel. Guido Federico.

Fallimento – Stato passivo – Insinuazione – Creditore – Documenti trasmessi in via telematica – Cancelleria del G. D. -  Inserimento nel fascicolo d'ufficio informatico della procedura - Ricorso ex art. 99 L.F. – Necessità di una nuova produzione – Esclusione - Acquisizione automatica.

Fallimento – Stato passivo – Portatore di un titolo di credito – Esercizio dell’azione causale nei confronti del traente fallito - Onere di produrre il titolo in originale – Mancato adempimento – Ammissione con riserva – Fondamento.

Ricorso in cassazione proposto da soggetto soccombente – Parte vittoriosa - Questioni non decise dal giudice di merito – Proposizione mediante ricorso incidentale – Inammissibilità – Annullamento della sentenza – Possibile riproposizione al giudice di rinvio.

In difetto di produzione del documento indicato specificamente in ricorso ex art. 99 L.F., il tribunale deve disporne l'acquisizione dal fascicolo della procedura fallimentare ove esso è custodito, pur quando i documenti siano stati trasmessi dal creditore al curatore in sede di insinuazione al passivo tramite posta elettronica certificata e da questo inviati telematicamente alla cancelleria del giudice delegato con conseguente inserimento nel fascicolo d'ufficio informatico della procedura. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

In sede di domanda di ammissione al passivo fallimentare, anche il portatore di un titolo di credito che eserciti l'azione causale ha l'onere di produrre il titolo in originale ai sensi dell'art. 66 del r.d. n. 1669 del 1933 e dell'art. 58 del r.d. n. 1736 del 1933, e, in mancanza, il credito verso il traente fallito deve essere ammesso con riserva, essendo la produzione del titolo intesa ad evitare la possibilità di insinuazione da parte di altri creditori in via cambiaria, ovvero ad assicurare al debitore l'esercizio di eventuali azioni cambiarie di regresso. (Massima ufficiale)

In sede di ricorso in Cassazione proposto dalla parte soccombente, si deve considerare inammissibile il ricorso incidentale con il quale la parte che sia rimasta completamente vittoriosa nel grado conclusosi con il provvedimento impugnato, risollevi questioni non decise dal giudice di merito, perché non esaminate o ritenute assorbite, salva la facoltà di riproporre le questioni medesime al giudice del rinvio, in caso di annullamento della sentenza (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/23533.pdf

[con riferimento alla prima massima, cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 08 marzo 2018, n. 5570https://www.unijuris.it/node/4730 ; con riferimento alla seconda: Cassazione civile, sez. I, 09 Novembre 2016, n. 22847 https://www.unijuris.it/node/3925]

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