Corte d’Appello di Bari – Azione revocatoria fallimentare e ipotesi di inapplicabilità dei termini di decadenza e prescrizione di cui all’art. 69 bis L. F.

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Data di riferimento: 
07/07/2020

Corte d’Appello di Bari, 07 luglio 2020 – Pres. Salvatore Grillo, Cons. Rel. Vittorio Gaeta, Cons. Patrizia Papa. 

Concordato preventivo -  Apertura ante D. Lgs. 5/2006 – Fallimento dichiarato in consecuzione nella vigenza di detta normativa– Esercizio di azione revocatoria ai sensi della legge fallimentare -Termini di decadenza e prescrizione – Inapplicabilità ratione temporis del disposto dell’art. 69 bis L.F.

In caso di fallimento che risulti dichiarato in consecuzione ad una procedura di concordato preventivo, si deve ritenere che non trovi applicazione il disposto dell’art. 69 bis, primo comma, L.F., che ha introdotto speciali termini di decadenza e prescrizione per l’esercizio delle azioni revocatorie disciplinate dalla sezione III, capo III, titolo II delle legge fallimentare, laddove la procedura minore risulti essere stato aperta in costanza della normativa vigente anteriormente all’entrata in vigore del D. Lgs. 5/2006. Ciò in quanto, al di là della decadenza triennale, l'eventuale decorrenza della prescrizione quinquennale dal compimento dell'atto revocabile, che deriverebbe dall'applicazione dell'art. 69 bis L.F. alle procedure già pendenti, pregiudicherebbe ingiustificatamente il diritto sostanziale della curatela, pur non esercitabile prima della sentenza di fallimento, in deroga al principio generale dell'art. 2935 c.c., di decorrenza della prescrizione dal momento in cui il diritto può essere fatto valere. (Pierluigi Ferrini .-Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/23870.pdf

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Articoli di riferimento nella legge fallimentare
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