Corte di Cassazione (18322/2000) – Presupposto perché risulti possibile il concorso tra reati tra l’ipotesi di bancarotta impropria da reato societario e quella di bancarotta fraudolenta documentale.

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Data di riferimento: 
16/06/2020

Corte di Cassazione, Sez. V penale, 16 giugno 2020, n. 18322 – Pres.  Carlo Zaza, Rel. Irene Scordamaglia.

Bancarotta impropria da reato societario – Ipotesi di falso in bilancio – Mendacio che ha contribuito a cagionare il dissesto - Bancarotta fraudolenta documentale - Omessa o irregolare tenuta dei libri e delle scritture contabili – Ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari della fallita – Comportamento che l’impedisce o la rende difficoltosa – Possibile concorso tra reati.

Laddove eventuali omissioni  nella redazione dei bilanci, sussistendone i presupposti,  integrino un’ipotesi di bancarotta impropria da reato societario ex art. 223, secondo comma, n. 1) L.F. e art. 2621 c.c. per avere il mendacio bilancistico (scaturente dalla trasposizione di false poste contabili) contribuito a cagionare il dissesto societario, si deve ritenere che risulti possibile il concorso tra quel reato, come commesso in particolare dagli amministratori della società fallita, ed il delitto di  bancarotta fraudolenta documentale ex art. 216, primo comma, n. 2) L.F., che si configura nell’ipotesi di omessa o irregolare tenuta da parte degli stessi dei libri e delle scritture contabili (nella cui nozione non rientra il bilancio) ove tali condotte impediscano o rendano difficoltosa la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari della società fallita. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/Cass%20Pen.%20n.%2018322.pdf

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Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: