Corte di Cassazione (12252/2020) – Fallimento: possibilità che l’autorizzazione al curatore da parte del G.D. a stare in giudizio possa essergli concessa anche nel corso dello stesso. Decisione del giudice sulle spese.
Corte di Cassazione, Sez. VI civ. – 1, 23 giugno 2020, n. 12252 - Pres. Andrea Scaldaferri, Rel Mauro Di Marzio
Fallimento – Giudice Delegato – Autorizzazione al curatore a stare in giudizio - Concessione nel corso dello stesso - Ammissibilità – Presupposto necessario.
Giudice del merito – Spese processuali – Condanna del soccombente – Libera determinazione – Non necessità di motivare la mancata compensazione.
La mancanza di autorizzazione del giudice delegato al curatore perché intraprenda un giudizio, concernendo un'attività svolta nell'esclusivo interesse del fallimento procedente, è suscettibile di sanatoria con effetto "ex tunc", anche mediante successiva autorizzazione nel corso del processo, purché l'inefficacia degli atti non sia stata nel frattempo già accertata e sanzionata dal giudice. (Massima ufficiale)
Per ottenere la condanna del soccombente al pagamento delle spese non occorre alcuna specifica domanda della parte interessata, essendo detta condanna la conseguenza prevista dalla legge, in tema di spese giudiziali che la parte soccombente è tenuta a sopportare. Al riguardo la facoltà di disporne la compensazione tra le parti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l'eventualità di una compensazione, non può essere censurata in cassazione, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione ( (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)