Tribunale di Catania – Emergenza Covid–19: discrezionalità del tribunale in merito alla concessione o meno al debitore che abbia depositato una domanda di concordato in bianco dell’ulteriore proroga prevista dal D.L. 23/2020.

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Data di riferimento: 
16/07/2020

Tribunale di Catania, Sezione Fallimentare, 16 luglio 2020 – Pres. Mariano Sciacca, Rel. Lucia De Bernardin, Giud. Fabio Litterio Ciraolo.

Epidemia da Covid-19 – Diffusione – Domanda di concordato “in bianco” - Anteriore proposizione – Tribunale – Predisposizione della proposta e del piano - Fissazione di un termine, già poi prorogato - Art. 9, comma 4, del D.L. 23/2020 – Proponente – Richiesta della concessione di un’ulteriore proroga – Riconoscimento – Decisione rimessa al tribunale – Presupposto - Ricorrenza di “concreti e necessari motivi – Onere per il debitore di dimostrarla.

Pur essendo normale che: 1) a cagione dell’emergenza COVID-19 non sia risultato possibile al debitore, che abbia in precedenza presentato una domanda di concordato in bianco ex art. 161, sesto comma, L.F.  e che si sia già visto riconoscere una proroga del termine per la predisposizione della proposta e del piano, provvedervi entro la nuova scadenza, di tal che la concessione dell’ulteriore termine  indicato dall’art. 9, comma 4, del D.L. 23/2020, come convertito a seguito della L. 40/2020, si possa rendere necessario, e che 2) a cagione del COVID19 siano mutati gli assunti del piano di tal che questo non risulti più attuabile secondo l’originario proposito e sia quindi necessario per il proponente adottare una diversa strategia per il risanamento dell’impresa, si deve ritenere che la valutazione che il tribunale è chiamato a compiere in ordine alla concessione o meno della  nuova proroga debba essere comunque parametrata sulla possibilità che, beneficiando dell’ulteriore termine, l’imprenditore in concordato possa superare le evenienze che gli hanno precluso  di predisporre il piano nel precedente termine come già prorogato e che tale possibilità non possa essere ravvisata, onde la richiesta formulata ai sensi di detto decreto non possa trovare accoglimento, laddove da parte del debitore istante non siano stati forniti quei “concreti e giustificati motivi” richiesti dalla disposizione invocata perché un’ulteriore proroga gli possa essere riconosciuta; ciò in quanto ove il legislatore avesse ritenuto di assumere che il COVID-19 abbia di per sé impattato indistintamente e diffusamente su tutti i contesti economici non avrebbe attribuito al Tribunale un vaglio circa la sussistenza, nelle singole ipotesi, dei presupposti necessari per addivenire a tale concessione. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/23962.pdf

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: