Tribunale di Rimini – Procedure di sovraindebitamento: necessità che qualora sia prevista una dilazione ultrannuale nel pagamento dei creditori privilegiati sia fissato il quantum del diritto di voto da riconoscersi agli stessi.

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Data di riferimento: 
25/05/2020

Tribunale di Rimini, Sezione Unica Civile, 25 maggio 2020 - G.D. Silvia Rossi.

Crisi da sovraindebitamento – Accordo di ristrutturazione dei debiti – Creditori privilegiati – Dilazione ultrannuale del loro pagamento – Previsione - Ammissibilità – Condizione – Riconoscimento del diritto di voto – Necessità che la proposta ne precisi il quantum.

Crisi da sovraindebitamento – Accordo di ristrutturazione dei debiti – Dilazione ultrannuale del pagamento dei creditori privilegiati – Contropartita da riconoscersi – Diritto di voto – Modalità di quantificazione – Disposto dell’art. 86 del C.C.I. – Possibile applicazione analogica – Utilità ermeneutica.

Stante l’applicabilità alle procedure di sovraindebitamento, quale quella di accordo di ristrutturazione dei debiti, del consolidato orientamento giurisprudenziale valido in tema di concordato preventivo con continuità aziendale per cui la dilazione pluriennale del pagamento dei debiti assistiti da cause di prelazione è consentita a condizione che ai relativi creditori venga riconosciuto, quale contropartita per il ritardo con cui ottengono soddisfazione, il diritto di voto, la proposta del sovraindebitato deve espressamente prevedere il quantum del credito ammesso al voto dei singoli creditori privilegiati per i quali è prevista una  dilazione ultrannuale. (Pierluigi Ferrini- Riproduzione riservata)

Al fine di determinare il quantum per cui il creditore con diritto di prelazione va ammesso al voto nel caso in cui l’accordo di ristrutturazione ex L. 3/2012 ne preveda una soddisfazione ultrannuale, si può ritenere che quanto disposto al riguardo  dall’art. 86 del nuovo Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza costituisca, anche nell’ambito della vigente disciplina, un utile canone ermeneutico cui fare riferimento, stante che il suo contenuto consente di meglio precisare quanto già affermato dalla Cassazione con sentenza n. 10112/2014, decisione che è giunta alla conclusione che detto quantum deve essere stabilito tenendo conto “degli eventuali interessi offerti ai creditori e dei tempi tecnici di realizzo dei beni gravati in ipotesi di soluzione alternativa al concordato, oltre che del contenuto concreto della proposta, nonché della disciplina degli interessi di cui agli artt. 54 e 55 L.F.”. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/23965.pdf

[cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 03 luglio 2019, n. 17834 https://www.unijuris.it/node/4760  e Cassazione civile, Sez. I, 09 maggio 2014 n. 10112 https://www.unijuris.it/node/2317]

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: