Corte di Cassazione (12085/2020) – Effetti in tema di insinuazione al passivo del fallimento dichiarato quando sia stata ancora possibile la risoluzione del concordato preventivo. Nozione di inadempimento ex art. 186 L.F. di non scarsa importanza.

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Data di riferimento: 
22/06/2020

Corte di Cassazione, Sez. VI civ. – 1, 22 giugno 2020, n. 12085 – Pres. Andrea Scaldaferri. Rel. Paola Vella.

Concordato preventivo omologato - Dichiarazione di fallimento – Sovrapposizione rispetto alla procedura minore -   Omessa precedente risoluzione o annullamento del concordato - Insinuazione al passivo - Falcidia concordataria dei vecchi creditori - Esclusione.

Concordato preventivo omologato - Risoluzione o annullamento -Presupposto necessario - Inadempimento di non scarsa importanza – Imputabilità al debitore – Requisito non richiesto.

In tema di insinuazione al passivo, se il fallimento sia stato dichiarato quando era ancora possibile la risoluzione ex art. 186 l.fall. del concordato preventivo omologato, il creditore istante non è tenuto a sopportare gli effetti esdebitatori e definitivi ex art. 184 l.fall., posto che l'attuazione del piano è resa impossibile per l'intervento di un evento come il fallimento che, sovrapponendosi al concordato medesimo, inevitabilmente lo rende irrealizzabile. (Massima ufficiale)

La nozione di inadempimento (non di scarsa importanza) richiesta dall’art. 186 L.F. affinché il concordato possa essere risolto o annullato ha una connotazione oggettiva, che prescinde dal requisito della "imputabilità" al debitore e si presta quindi ad includere anche l'ipotesi (non espressamente menzionata) della impossibilità sopravvenuta. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/23948.pdf

[con riferimento alla prima massima, cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 17 ottobre 2018 n. 26002 https://www.unijuris.it/node/4485; Corte di Cassazione, Sez. VI - I civ., 11 dicembre 2017 n. 29632  https://www.unijuris.it/node/3836  e Corte di Cassazione, Sez.VI, 17 luglio 2017 n. 17703 https://www.unijuris.it/node/3770]

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