Corte di Cassazione (14527/2020) – Precisazioni circa la sospensione del decorso degli interessi nel fallimento ed in merito ai fatti comportanti interruzione della prescrizione del relativo credito nel corso di quella e di altre procedure.

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Data di riferimento: 
09/07/2020

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 09 luglio 2020, n. 14527 – Pres. Antonio Didone, Rel. Aldo Angelo Dolmetta.

Fallimento - Sospensione del decorso degli interessi – Prodursi di tale effetto solo all’interno del concorso – Prescrizione - – Maturazione anche in corso di procedura – Interruzione del relativo decorso a seguito di insinuazione al passivo – Altre procedure - Amministrazione straordinaria ex L. 95/1979 e liquidazione coatta amministrativa – Formazione dello stato passivo – Diverso fatto comportante interruzione.

Secondo la L. Fall., art. 55, comma 1, la sospensione del decorso degli interessi vale solo all'interno del concorso e non si estende anche ai singoli rapporti correnti tra ciascun creditore ed il fallito. Gli interessi, pertanto, continuano a maturare al di fuori del concorso e dunque nei rapporti tra il singolo creditore e debitore sottoposto a procedura concorsuale.

La prescrizione degli interessi maturati sui crediti chirografari ai sensi della L. Fall., art. 55, comma 1, matura anche nel corso dello svolgimento della procedura concorsuale.

La prescrizione dei crediti da interessi maturati sui crediti chirografari, ai sensi della L. Fall., art. 55, comma 1, viene interrotta, nella procedura fallimentare, dalla domanda di insinuazione al passivo con effetto permanente per tutto il corso della procedura. Nella diversa ipotesi di amministrazione straordinaria, sottoposta alla disciplina originaria di cui alla L. n. 95 del 1979, come avviene anche nella procedura di liquidazione coatta amministrativa, l'esecutività dello stato passivo depositato dal commissario ai sensi della L. Fall., art. 209, comporta interruzione della prescrizione con effetto permanente, per tutto il corso della relativa procedura concorsuale, anche per i creditori ammessi a diretto seguito della comunicazione inviata dal commissario ai sensi della L. Fall., art. 207, comma 1. (Principi di diritto)

http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/23946#gsc.tab=0

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: