Corte di Cassazione (16116/2019) – Criterio cui fare riferimento per individuare il tribunale legittimato a dichiarare il fallimento e prosecuzione del procedimento nel caso ne venga successivamente riconosciuta l’incompetenza.

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Data di riferimento: 
14/06/2019

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 14 giugno 2019, n. 16116 – Pres. Antonio Didone, Rel. Di Marzio.

Dichiarazione di fallimento - Competenza territoriale – Regola cui rifarsi - Riscontro della sede effettiva dell’impresa – Coincidenza con la sede legale – Presunzione "iuris tantum" – Criterio superabile –- Individuazione di un diverso centro direzionale dell'attività – Criterio decisivo.

Dichiarazione di fallimento – Pronuncia da parte di un primo tribunale – Conflitto di competenza – Ricorso in cassazione - Risoluzione a favore di un diverso tribunale - Principio dell'unitarietà del procedimento fallimentare – Cassazione della originaria pronuncia – Esclusione – Prosecuzione del procedimento innanzi al secondo tribunale.

In tema di individuazione del tribunale competente a dichiarare il fallimento, ai sensi dell'art. 9, comma 1, l.fall., la presunzione "iuris tantum" di coincidenza della sede effettiva con la sede legale è superabile attraverso prove univoche che dimostrino che il centro direzionale dell'attività dell'impresa è altrove e che la sede legale ha carattere solo formale o fittizio, rilevando a tal fine, in particolare, la mancanza di una concreta struttura operativa presso la sede legale, sicché debba riconoscersi che detta sede sia solo un mero recapito. (Nella specie, la S.C. ha considerato decisiva l'ubicazione della sede legale presso lo studio di un commercialista e la circostanza che gli atti di gestione e le decisioni effettive per la vita dell'impresa erano assunti altrove). (Massima ufficiale)

La risoluzione del conflitto positivo di competenza (territoriale) tra due tribunali fallimentari e la conseguente individuazione, quale giudice competente, di un Tribunale diverso da quello che per primo ha dichiarato il fallimento, non comporta la cassazione della relativa sentenza e la caducazione degli effetti sostanziali della dichiarazione di fallimento, ma solo la prosecuzione del procedimento avanti il tribunale ritenuto competente presso il quale la procedura prosegue con le sole modifiche necessarie (sostituzione del giudice delegato) o ritenute opportune (sostituzione del curatore), avuto riguardo al principio dell'unitarietà del procedimento fallimentare a far tempo dalla pronuncia del giudice incompetente, enunciato dall'articolo 9 bis della legge fallimentare, come inserito dall’art. 8 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, ma desumibile anche dal sistema e dai principi informatori della legge fallimentare, nel testo anteriormente vigente. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/23541.pdf

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Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: