Tribunale di Napoli – Sovraindebitamento ed emergenza da Covid-19. possibilità che il debitore il cui piano, quale consumatore, sia stato omologato possa richiedere un differimento dei tempi previsti per la sua esecuzione.

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Data di riferimento: 
17/07/2020

Tribunale di Napoli, Sez. VII civ., 17 luglio 2020 (data della pronuncia) - Giud. Livia De Gennaro.

Sovraindebitamento – Piano del consumatore – Omologazione - Emergenza epidemiologica da covid-19 – Sopravvenienza – Istanza del debitore – Differimento dei termini previsti dal piano – Ammissibilità - Ordini e divieti emanati dalla autorità amministrativa - Causa di impossibilità sopravvenuta della prestazione.

Emergenza epidemiologica da covid-19 - D.L. “Cura Italia” - Norme emanate per prevenire la diffusione del virus – Piano del consumatore precedentemente omologato – Differimento dei termini previsti per l’esecuzione - Istanza del debitore – Possibile accoglimento per un periodo non eccedente i sei mesi.

Sovraindebitamento – Piano del consumatore - Art 13 comma IV ter e art.14 bis, comma II lett b) L. 3/2012 – Disposizioni previste per l’ipotesi di inadempimento del piano – Emergenza epidemiologica da covid-19 – Diffusione - Impossibilità sopravvenuta della prestazione - Necessaria prevalenza della prima norma – Giudice – Applicazione di un criterio basato sulla meritevolezza.

L’art. 13 comma 4 ter della legge 3/2012 che prevede la possibilità per il debitore di modificare, con l’ausilio dell’Organismo di composizione della crisi (OCC), l’accordo o il piano del consumatore si deve ritenere che abbia per presupposto che la proposta su cui si fondano sia già stata omologata e che nella sua fase esecutiva il suo esatto adempimento sia divenuto impossibile per cause non imputabili al debitore. In questa prospettiva, deve reputarsi che l’emergenza epidemiologica da Covid-19 costituisca causa di impossibilità sopravvenuta della prestazione cui il consumatore si era impegnato, atteso che tra i casi in cui la stessa potrebbe essere invocabile si devono senza dubbio far rientrare gli ordini ed i divieti posti in essere dalla autorità amministrativa (cd factum principis). (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Le norme emanate per prevenire la diffusione del virus da Covid-19 di cui si compone il D. L.“Cura Italia” costituiscono disposizioni emanate a salvaguardia di interessi generali, come la protezione della salute pubblica, che, imponendo divieti e restrizioni (impossibilità di uscire di casa se non nei casi di stretta e comprovata necessità, chiusura di molte attività commerciali alla luce della necessità di esporre la collettività il meno possibile al contagio del virus) si deve ritenere che rendano di fatto impossibile l’adempimento di una obbligazione a prescindere dal volere di chi si sia impegnato contrattualmente a farlo e che, quindi, rendano impossibile anche la puntuale realizzazione delle prestazioni cui il consumatore, ammesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ex art. 14 bis della L. 3/2012, si era impegnato. Ciò, sempre che nella nuova istanza ex art. 13 comma 4 ter di quella stessa leggesiano indicati i nuovi termini previsti perché l’esecuzione abbia inizio, che non possono ai sensi del disposto dell’art. 9, terzo comma, del D.L. 8 aprile 2020, n.23 c.d. Decreto liquidità, essere differiti per un periodo superiore ai sei mesi. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Nel caso in cui l’esecuzione del piano del consumatore divenga impossibile per fatti non imputabili al debitore deve ritenersi che il rapporto tra l’art 13 comma IV ter e l’art 14 bis, comma II lett. b) della L. 3/2012 vada inteso nel senso che prevale la volontà del debitore di chiedere la modifica della proposta rispetto a quella dei creditori di ottenere che venga dichiarata, in caso di inadempimento degli obblighi derivanti dal piano, la cessazione degli effetti della omologazione, in quanto la valutazione da parte del giudice circa la fattibilità del piano e la meritevolezza dello stesso va effettuata anche con riferimento all’istanza del debitore di differimento, in assenza di una qualche sua colpa, del termine iniziale a partire dal quale la prospettata esecuzione avrebbe dovuto avere inizio. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/24135#gsc.tab=0

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