Corte di Cassazione (16263/2020) – Socio illimitatamente responsabile di società fallita, a sua volta dichiarato fallito in estensione ed incompleta soddisfazione dei creditori personali: ragione non sufficiente ad escluderlo dalla esdebitazione.

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Data di riferimento: 
30/07/2020

Corte di Cassazione, Sez. VI civ., 30 luglio 2020, n. 16263 – Pres. Antonio Valitutti, Rel. Francesco Terrusi.

Fallimento – Debitore - Beneficio della esdebitazione - Mancata soddisfazione, anche solo parziale, di taluni creditori – Motivo non sufficiente ad escluderne il riconoscimento – Soddisfazione di parte dei creditori in una percentuale non irrisoria – Favor debitoris -Condizione sufficiente - Valutazione rimessa al giudice del merito.

Fallimento di società – Socio illimitatamente responsabile – Fallimento in estensione – Soddisfazione seppur parziale dei creditori sociali – Ragione potenzialmente sufficiente a farlo beneficiare dell’esdebitazione – Incompleta soddisfazione dei creditori personali – Circostanza ininfluente.

Nell’esdebitazione la condizione di soddisfacimento, almeno parziale, dei creditori concorsuali, prevista dalla L. Fall., art. 142, comma 2, deve intendersi realizzata anche quando talune categorie di creditori [nella specie, i creditori chirografari] non abbiano ricevuto alcunché in sede di riparto. La sussistenza di tale presupposto è rimesso al prudente apprezzamento del giudice di merito, ma deve essere valutata secondo un’interpretazione coerente col favor debitoris che ispira la norma, sicché, ove ricorrano i presupposti elencati nel comma 1, il beneficio dell’esdebitazione deve essere concesso a meno che i creditori siano rimasti totalmente insoddisfatti o siano stati soddisfatti in percentuale affatto irrisoria.  (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

L’ambito soggettivo di applicazione della L. Fall., art. 142, per quanto circoscritto al "fallito persona fisica", va sicuramente riferito anche al socio illimitatamente responsabile di una società fallita come tale, che sia a sua volta dichiarato fallito in estensione; ciò comporta che per valutare se quest’ultimo abbia soddisfatto almeno in parte i “creditori sociali” si deve fare riferimento pure e necessariamente anche all’avvenuta soddisfazione parziale quantomeno di quelli stessi; ciò in quanto, pur rimanendo ai sensi dell’art. 148 L.F. distinte le diverse procedure fallimentari, quella nei confronti della società e quella nei confronti dei soci illimitatamente responsabili, il credito dichiarato dai creditori sociali nel fallimento della società si deve intendere dichiarato per l’intero e con il medesimo eventuale privilegio generale anche nel fallimento dei singoli soci, mentre i creditori particolari partecipano soltanto al fallimento dei soci loro debitori [nello specifico la Suprema Corte ha, pertanto, cassato con rinvio la decisione della Corte d’appello che aveva escluso il socio accomandatario della società fallita, dichiarato fallito in estensione, dal beneficio dell’esdebitazione a fronte della sola ma incompleta sorte della liquidazione del fallimento personale di quello stesso]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/24169#gsc.tab=0

[con riferimento alla prima massima, cfr. in questa rivista: Cassazione civile, Sezioni Unite, 18 novembre 2011, n.24215 https://www.unijuris.it/node/1231; Cass. civ., Sez. I, 08 agosto 2016, n. 16620   https://www.unijuris.it/node/3101 e Corte di Cassazione, Sez. I civ., 27 marzo 2018 n. 7550 https://www.unijuris.it/node/4049].

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