Corte di Cassazione (1175/2020) - Presupposto affinché nell’attivo in base al quale calcolare il compenso del curatore sia ricompreso anche il valore dell'immobile liquidato nella procedura esecutiva promossa dal creditore fondiario.

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Data di riferimento: 
21/01/2020

Corte di Cassazione, Sez. VI, 21 gennaio 2020, n. 1175 – Pres. Francesco Antonio Genovese, Est. Rosario Caiazzo.

Procedura fallimentare – Compenso spettante al curatore – Importo da liquidarsi – Percentuale dell’attivo realizzato - Procedura esecutiva promossa dal creditore fondiario - Valore dell'immobile liquidato – Inclusione – Presupposto necessario.

Ai fini della liquidazione del compenso al curatore del fallimento ex art. 39 l.fall., non può ricomprendersi nel concetto di "attivo realizzato", alla cui entità ragguagliare le percentuali previste dal d.m. n. 30 del 2012, il valore dell'immobile liquidato nella procedura esecutiva promossa dal creditore fondiario, a meno che il curatore non sia intervenuto nell'esecuzione svolgendo un'attività diretta a realizzare una concreta utilità per la massa dei creditori, anche mediante la distribuzione a questi ultimi di una parte del ricavato della vendita. (Nella specie, la S.C. ha cassato il decreto del tribunale che aveva escluso dall'attivo fallimentare il ricavato della vendita del bene nell'esecuzione forzata individuale ancorché il curatore avesse amministrato l'immobile ipotecato, provvedendo alle spese di manutenzione, locandolo a terzi e curando gli adempimenti fiscali connessi all'alienazione coattiva, intervenendo nella procedura espropriativa con varie richieste). (Massima ufficiale)

http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/24263#gsc.tab=0

[cfr. in questa rivista: Cassazione civile, sez. I, 06 giugno 2018, n. 14631 https://www.unijuris.it/node/4232]

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Articoli di riferimento nella legge fallimentare
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