Corte di Cassazione (16707/2020) – Concordato fallimentare: termine per proporre istanza di omologazione e verifiche da svolgersi o iniziative da assumersi in sede di giudizio da parte del tribunale.

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Data di riferimento: 
05/08/2020

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 05 agosto 2020, n. 16707 – Pres. Francesco Antonio Genovese, Rel. Massimo Ferro.

Concordato fallimentare – Proposta - Approvazione da parte dei creditori – Istanza di omologazione – Iniziativa cui è tenuto l'interessato una volta informato dell'esito della votazione - Termine per la proposizione – Giorni dieci - Perentorietà – Mancato rispetto - Improcedibilità della domanda di concordato.

Concordato fallimentare –  Mancanza di opposizioni – Omologazione della proposta -  Unico e indefettibile atto conclusivo - Esclusione  - Tribunale – Provvedimento di diniego –  Vizi della procedura o della votazione – Presupposto giustificativo di una tale pronuncia.

Concordato fallimentare - Comunicazione dell'avvenuta approvazione - Omologazione - Proponente - Richiesta da depositarsi entro  i successivi dieci giorni - Mancato rispetto dei quel termine - Effetto - Tribunale - Dichiarazione di improcedibilità d'ufficio.

Alla luce di quanto previsto dall'art. 129 L.F. con riferimento al giudizio di omologazione del concordato fallimentare ed in particolare dal terzo comma che si richiama all'art. 26 L.F., si deve ritenere, in virtù del richiamo complessivo allo speciale giudizio camerale che il riferimento a tale norma comporta, che l'istanza di omologazione della proposta  debba perentoriamente essere avanzata dall'interessato con ricorso nel termine perentorio di dieci giorni dal ricevimento della  comunicazione della sua approvazione da parte dei creditori, non essendo a tal fine contemplata alcuna possibilità di un  impulso d'ufficio.  L'alternativa soluzione di far coincidere il termine per la proposizione dell'istanza di omologazione col diverso termine, non inferiore a quindici giorni e non superiore a trenta giorni, fissato dal giudice per la proposizione di eventuali opposizioni comporterebbe l'inconveniente pratico consistente nel costringere gli opponenti ad attivarsi anche in assenza di iniziativa dei proponente e quindi inutilmente, considerato che tale inerzia comporta l'improcedibilità della domanda ( Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Se è vero che di per sé il difetto di opposizioni esonera il tribunale, ai sensi dell'art. 129, quarto comma,L.F., dal condurre, in sede di omologazione di una proposta di concordato fallimentare  un'istruttoria sul 'merito' della stessa, non per questo può affermarsi che il decreto di omologazione ne costituisca in tal caso l'unico e indefettibile atto conclusivo, essendo il tribunale tenuto, d'ufficio, comunque, pur in assenza di opposizioni, a verificare la regolarità della procedura e l'esito della votazione, onde potrebbe riscontrare la presenza di vizi tali da giustificare la pronuncia di un provvedimento di diniego, cioè di non omologazione del concordato. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione Riservata)

In tema di omologazione del concordato fallimentare, se è vero che in difetto di opposizioni il tribunale è esonerato dal condurre un'istruttoria sul merito della proposta, tuttavia, il decreto di omologazione non costituisce l'unico ed indefettibile esito della procedura, potendo il giudice rilevare eventuali difetti di regolarità del giudizio, sicché qualora nel termine di dieci giorni dalla comunicazione dell'approvazione della proposta da parte dei creditori non sia depositata la richiesta di omologazione, la domanda di concordato fallimentare va dichiarata, anche d'ufficio, improcedibile. (Massima ufficiale)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/24279.pdf

[con riferimento alla seconda massima, cfr. in questa rivista: Cassazione civile, sez. I, 10 febbraio 2011, n. 3274 https://www.unijuris.it/node/924].

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: